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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11448 - pubb. 27/10/2014.

Contratti pendenti nel concordato preventivo e nel fallimento, nozione e scioglimento dell’obbligazione accessoria di garanzia


Tribunale di Milano, 11 Settembre 2014. Est. D'Aquino.

Concordato preventivo con riserva - Contratti in corso di esecuzione - Scioglimento - Esclusione

Contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo - Nozione - Coincidenza con quella dei contratti pendenti nel fallimento

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Finalità - Tutela della par condicio creditorum

Contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo - Scioglimento - Scioglimento dell’obbligazione accessoria di garanzia


Durante la fase cosiddetta pre-concordataria è ammissibile soltanto la sospensione dei contratti pendenti e non lo scioglimento, in quanto la fluidità della domanda concordataria, reversibile ed utilizzabile, all’esito del termine concesso, anche per la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti nonché non vincolante nella sua formulazione, appare incompatibili con la stabilizzazione e la irreversibilità degli effetti che lo scioglimento comporta nei confronti delle controparti contrattuali. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nozione di contratti pendenti nel concordato preventivo di cui all’articolo 169 bis L.F. è sovrapponibile a quella dei contratti pendenti nel fallimento di cui all’articolo 72 L.F. Pertanto, un contratto può essere considerato pendente nel concordato se sarebbe pendente anche nel fallimento e quindi solo se si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni siano ineseguite da entrambe le parti. Se, diversamente, il contratto è stato eseguito da una sola delle parti, lo stesso avrà generato un debito concorsuale oppure un credito della massa dei creditori. Sono, quindi, pendenti i contratti con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite e da eseguire successivamente alla apertura della procedura concordataria, per cui può ritenersi che la sospensione opera per i contratti pendenti nei termini di cui all’articolo 72 L.F. con riferimento alle prestazioni che siano ancora “in corso di esecuzione” all’atto dell’apertura della procedura. Non potranno, inoltre, considerarsi pendenti i contratti a prestazioni unilaterali in cui una delle parti abbia già eseguito la propria prestazione dal contratto residuino solo crediti o debiti, come nei casi del contratto di mutuo e di finanziamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una delle finalità perseguite dalla norma di cui all’articolo 169 bis L.F. è quella di garantire la par condicio creditorum laddove il mantenimento del contratto e la sua conseguente esecuzione potrebbe favorire solo uno dei creditori a scapito degli altri. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo scioglimento del contratto operato ai sensi dell’articolo 169 bis L.F. comporta anche lo scioglimento della obbligazione accessoria fideiussoria prestata allo scopo di garantire l’esecuzione delle prestazioni successive non ancora eseguite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Concordato con riserva, scioglimento dei contratti

Ratio e natura dell’istituto

Obbligazione accessoria di garanzia

(1) Fattispecie riguardante contratti stipulati tra due società ed aventi ad oggetto l’impegno a carico della seconda di partecipare al capitale sociale di altra società, con obbligo a carico nella prima società di acquisto dell’intera partecipazione ad una determinata scadenza od al verificarsi di determinate circostanze.