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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11413 - pubb. 22/10/2014.

Revoca della procedura e permanenza in carica degli organi fino al passaggio in giudicato del provvedimento


Appello di Bologna, 06 Maggio 2014. Est. Emilia Salvatore.

Concordato preventivo - Provvedimento di revoca - Permanenza in carica degli organi della procedura sino al passaggio in giudicato - Dovere di procedere al compimento degli atti di natura esecutiva e alla liquidazione dei compensi dei professionisti


In ipotesi di revoca del concordato, trattandosi di provvedimento reclinabile, gli organi della procedura restano in ogni caso in carica fino al passaggio in giudicato della decisione e sono comunque tenuti a porre in essere gli atti necessari, anche di natura esecutiva, finalizzati alla conclusione della procedura ed a provvedere alla liquidazione delle spese sostenute e dei compensi dei professionisti nominati nel corso della procedura (fattispecie in cui la reclamante pretendeva lo svincolo in proprio favore delle somme depositate ex art. 163 l. fall. censurando il comportamento del commissario giudiziale che aveva chiesto ed ottenuto dal giudice delegato l’autorizzazione al pagamento dei propri coadiutori). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini


Il testo integrale




Massimario ragionato del concordato preventivo:

Revoca del concordato e permanenza in carica degli organi fino al passaggio in giudicato del provvedimento