Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11387 - pubb. 16/10/2014

Cancellazione della società dal registro delle imprese e carenza di legittimazione processuale del liquidatore

Cassazione civile, sez. III, 09 Aprile 2013, n. 8596. Est. Carleo.


Società di capitali - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Difetto di legittimazione processuale - Inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante della società - Sussistenza



Poiché la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della società di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società. (massima ufficiale)


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