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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11386 - pubb. 16/10/2014.

Apposizione dei sigilli e tutela del diritto del terzo sui beni nella disponibilità del fallimento


Tribunale di Bergamo, 08 Agosto 2014. Est. Vitiello.

Fallimento - Apposizione dei sigilli - Diritto soggettivo del proprietario del bene - Valutazione comparativa degli interessi in gioco - Reclamo contro gli atti del curatore - Esclusione - Domanda di rivendica e restituzione ex articolo 103 L.F.


L’apposizione dei sigilli risponde ad una funzione cautelare, diretta ad impedire la sottrazione di beni del fallito nel periodo di tempo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la redazione dell’inventario, ed in quanto tale integra una misura temporanea del tutto legittima. In tale prospettiva, il diritto soggettivo del proprietario del bene all’interno del quale si trovano i beni nella disponibilità della procedura può subire una compressione, del tutto temporanea, giustificata dalla valutazione comparativa degli interessi in gioco. Da ciò discende che l’apposizione dei sigilli effettuata dalla curatela non integra alcuna violazione di legge e che la tutela del diritto soggettivo oggetto della limitazione derivante dall’apposizione dei sigilli non può realizzarsi con lo strumento di cui all’art. 36 L.F. (oltre all’assenza di violazione di legge alcuna, va considerato che il giudice delegato non potrebbe imporre al curatore un comportamento diverso da quello indicato nella sentenza di fallimento, emessa dal tribunale in composizione collegiale). Lo strumento che realizza la tutela del diritto del proprietario limitato nella facoltà di accesso ai locali è, pertanto, la domanda di cui all’art. 103 L.F., la cui sede di valutazione è l’accertamento del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Guido Ascari


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