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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11382 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Rimini, 08 Ottobre 2014. ..

Concordato preventivo - Obblighi informativi del proponente - Pendenza di azione di responsabilità ex artt. 2394 c.c. e 2407 c.c. - Omissione - Atto in frode ex art. 173 l. fall.


Rientra negli obblighi informativi che incombono sulla società proponente il concordato - la cui violazione integra atto in frode ex art. 173 l. fall. - l’informazione circa la pendenza di un’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. e 2407 c.c. promossa da un creditore a carico degli amministratori della stessa, tenuto conto che in caso di fallimento il curatore potrebbe agire a favore della massa facendo valere le medesime ragioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, con prospettive di possibile recupero di attivo. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)