ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11359 - pubb. 13/10/2014.

Scissione negativa ed effetti della non opposizione nel termine dei 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione di scissione nel registro delle imprese


Cassazione civile, sez. I, 20 Novembre 2013. Est. Di Amato.

Società - Scissione c.d. negativa di società - Invalidità - Fondamento - Intervenuta iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione - Mancanza di opposizioni dei creditori - Effetto sanante - Conseguenze in tema di valutazione dello stato di insolvenza e di imputazione delle obbligazioni

Fallimento - Procedimento - Istanza di fallimento rivolta contro più imprenditori - Trattazione in unico procedimento - Ammissibilità - Ragioni

Fallimento - Iniziativa - Istanza del pubblico ministero - Segnalazione dell'insolvenza da parte del giudice civile - Atto neutro - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero - Valutazioni di sua spettanza


Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel medesimo registro. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, cod. civ. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa. (massima ufficiale)

La trattazione in un unico procedimento dell'istanza di fallimento rivolta verso una pluralità di imprenditori deve ritenersi ammissibile in applicazione dei principi generali in materia di connessione, compatibili con la disciplina del procedimento camerale e, in particolare, con quella dettata dall'art. 15 legge fall., ferma restando la necessità che, all'esito dell'unitario procedimento, gli eventuali fallimenti dichiarati restino distinti. (massima ufficiale)

La segnalazione ex art. 7, n. 2, legge fall. effettuata dal giudice che ha rilevato l'insolvenza dell'imprenditore in un procedimento civile è un atto neutro, privo di contenuto decisorio e assunto "prima facie", mentre la valutazione della sussistenza di una situazione di insolvenza tale da giustificare l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento compete al P.M., che può eseguire, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti. (massima ufficiale)

Segnalazione dell'avv. Paola Cuzzocrea


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Scissione