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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11336 - pubb. 08/10/2014.

L’attività del mediatore creditizio ha le stesse caratteristiche dell’attività del mediatore quale disciplinato dagli artt. 1754 ss. c.c.


Cassazione civile, sez. III, 24 Ottobre 2013. Est. Rossetti.

Attività di consulenza nella presentazione delle domande di finanziamento – Mediatore creditizio – Inconfigurabilità – Diritto alla provvigione – Sussistenza anche in mancanza di iscrizione all’albo


L’assistenza e la consulenza finalizzate alla presentazione di istanze di finanziamento non integrano un’attività riconducibile alla mediazione creditizia, oggi disciplinata dagli artt. 128-sexies ss. Testo Unico Bancario, dal momento che quest’ultima è caratterizzata dai connotati delineati dagli artt. 1754 ss. c.c., con la conseguenza che non è mediatore creditizio – e quindi ha diritto alla provvigione convenuta anche in assenza di iscrizione al relativo albo – colui che si limiti ad un’attività di consulenza dell’aspirante finanziato e non estenda la sua attività anche al reperimento del finanziatore o alla facilitazione dell’accordo tra le parti del finanziamento. (Gioacchino La Rocca) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Gioacchino La Rocca


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