Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11324 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Torino, 06 Giugno 2014. .


Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Sospensione degli effetti del contratto Danno patrimoniale – Periculum in mora – Insussistenza



Nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., qualora il pregiudizio allegato abbia natura meramente patrimoniale, la tutela cautelare può essere concessa solo a condizione che la ricorrente dimostri l’esistenza di un rischio concreto per la continuità aziendale, che potrebbe essere pregiudicata definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito. Nella specie, la società non ha dimostrato, a titolo esemplificativo, di aver dovuto licenziare del personale, di avere scoperti con altri istituti bancari, di aver procedure esecutive in corso o altre circostanze da cui poter desumere l’asserito stato di dissesto finanziario che sarebbe derivato in conseguenza dei flussi di pagamento addebitati dalla controparte. L’inesistenza del periculum è circostanza di per sé ostativa all’accoglimento della domanda cautelare, posto che, ai fini della concessione della tutela cautelare richiesta, devono necessariamente sussistere entrambi i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)