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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11293 - pubb. 10/01/2014.

Al commissario giudiziale non è dovuto alcun compenso ulteriore rispetto a quello liquidato dal tribunale, neppure per rimborso spese


Cassazione civile, sez. II, 29 Marzo 2005, n. 6573. Est. De Julio.

Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Compenso - Determinato dal tribunale - Carattere esclusivo - Promessa di pagamento e pagamenti ulteriori - Ripetibilità


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 165 e 39, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nessun compenso è dovuto al commissario giudiziale, quale organo della procedura di concordato preventivo, oltre quello liquidato dal tribunale, neppure per rimborso spese; con la conseguenza che le promesse ed i pagamenti fatti contro tale divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato. (massima ufficiale)

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