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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11289 - pubb. 10/01/2014.

Liquidazione del compenso del commissario giudiziale, potere discrezionale del tribunale e obbligo di motivazione


Cassazione civile, sez. I, 21 Marzo 2000, n. 3308. Pres., est. Losavio.

Commissario giudiziale - Compenso - Liquidazione - Provvedimento relativo - Obbligo di motivazione sui criteri applicati - Sussistenza - Inosservanza - Censurabilità in cassazione


Il provvedimento con il quale il Tribunale liquida, ex art. 39 legge fallimentare, il compenso al commissario giudiziale, ove ometta di motivare la opzione discrezionale che quella disciplina rimette al giudice entro limiti di valore - minimo o massimo - rapportati all'ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura (e come risultante dall'inventario redatto ai fini di concordato preventivo e di amministrazione controllata), è soggetto a cassazione ove impugnato in sede di legittimità ex art. 111 Costituzione. (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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