Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11280 - pubb. 10/01/2014

Concordato preventivo e garanzia mediante cessione di beni del terzo

Cassazione civile, sez. I, 16 Aprile 1996, n. 3588. Est. Criscuolo.


Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - Garanzia del concordato - Cessione dei beni di un terzo - Natura - Norme applicabili

Concordato preventivo - Decreto di ammissione - Pubblicità - Efficacia costitutiva della pubblicità - Esclusione - Ignoranza da parte dei creditori della presentazione del ricorso per concordato preventivo - Irrilevanza



La cessione dei beni di un terzo nell'interesse del debitore, quale mezzo di attuazione e di garanzia del concordato preventivo, ancorché riconducibile in linea di principio allo schema negoziale di cui all'art. 1977 cod. civ., presenta tuttavia caratteristiche peculiari che non consentono di ritenere applicabile, sic et simpliciter, le regole proprie del contratto, andando essa a collocarsi nel quadro di un complesso procedimento che si pare formalmente col decreto di cui all'art. 163 legge fallimentare e si conclude con la fase d esecuzione e di liquidazione. (massima ufficiale)

La pubblicità del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non ha efficacia costitutiva e non condiziona gli effetti preliminari della procedura che, per il testuale tenore dell'art. 168 legge fallimentare, si ricollegano alla proposta del debitore e quindi retroagiscono alla data di presentazione del ricorso. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che di tale presentazione i creditori non abbiano avuto conoscenza, poiché la disciplina normativa non prevede tale conoscenza come presupposto per rendere operativo il divieto per i creditori (aventi titolo o causa anteriore al decreto) di iniziare o proseguire azioni esecutive. (massima ufficiale)


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