ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11274 - pubb. 10/01/2014.

Terzo garante a titolo personale del concordato e annotazione sui beni immobili


Cassazione civile, sez. I, 09 Marzo 1979. Est. Sensale.

Concordato preventivo - Decreto di ammissione - Pubblicità - Annotazione nei pubblici registri - Condizioni - Estensione ai beni del terzo garante - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Azioni esecutive dei creditori personali del terzo sui suoi beni - Ammissibilita


L'art 166 legge fallimentare - il quale stabilisce, attraverso il richiamo all'art 88 legge fallimentare, l'annotazione nei pubblici registri del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo nel caso in cui il debitore possieda beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione - non si estende ai beni del terzo garante, a meno che la proposta di concordato non sia stata accompagnata anche dalla cessione dei beni di un terzo, oltre che dei beni del debitore: ne consegue che, quando la proposta di concordato sia stata formulata con la prestazione di garanzie reali e personali da parte del debitore e l'obbligazione assunta dal terzo si configuri come garanzia personale del debitore, nessun vincolo si instaura sui suoi beni e su essi i creditori personali del terzo possono legittimamente agire in via esecutiva. (massima ufficiale)

Segnalazione del Dott. Aki Domodei