Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11239 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Bergamo, 06 Agosto 2014. .
Concordato con riserva - Preesistente procedimento per dichiarazione di fallimento - Inammissibilità della domanda di concordato - Presentazione di seconda domanda di concordato - Inammissibilità
Quando il procedimento di concordato aperto con la domanda c.d. in bianco si sia innestato su un procedimento prefallimentare preesistente, dalla inammissibilità o improcedibilità della domanda di concordato non può che discendere la necessità di valutare immediatamente la fondatezza del ricorso di fallimento, il quale non può subire un’ulteriore sospensione anche nel caso in cui sia stata nel frattempo presentata una nuova e diversa domanda di concordato preventivo la quale deve, pertanto, ritenersi inammissibile sino a che il precedente procedimento concordatario sia stato definito con una pronuncia che non comprenda la dichiarazione di fallimento della società ma che ne disponga il ritorno in bonis. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Dichiarazione di fallimento
- ∙ Concordato con riserva e procedimento prefallimentare
- ∙
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Rapporti con il concordato preventivo