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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11134 - pubb. 15/09/2014.

Revoca dell’ammissione al concordato impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.


Cassazione civile, sez. I, 08 Maggio 2014, n. 9998. Est. Di Amato.

Concordato preventivo - Revoca dell'ammissione - Impugnabilità - Reclamo - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti


Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo non è reclamabile - in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 162, secondo comma, in caso di mancata ammissione alla procedura, e 179, primo comma, legge fall., per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - ma può essere, impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando, essendo fondato sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. Il predetto ricorso è, invece, inammissibile quando il decreto di revoca è inscindibilmente connesso ad una successiva e conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, anche non contestuale, giacché, in tal caso, i vizi del decreto debbono essere fatti valere mediante l'impugnazione della sentenza. (massima ufficiale)

Il testo integrale

Segnalazione di Paola Castagnoli, Dottore Commercialista in Luzzara (RE) - paola.castagnoli@studiocastagnoli.it