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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11106 - pubb. 10/09/2014.

Giudizio di opposizione all’omologa , sindacato del tribunale sulla fattibilità e convenienza limitatamente alla classe dell’opponente


Tribunale di Pesaro, 29 Maggio 2014. Est. Storti.

Concordato preventivo - Sindacato del tribunale - Valutazione della congruità e della motivazione delle relazione dell’attestatore - Acquisto di azienda

Concordato preventivo - Causa concreta del concordato - Impossibilità di pagare alcuni creditori neppure in percentuale minima

Concordato preventivo - Giudizio di omologa - Opposizione avente ad oggetto la fattibilità anche economica e la convenienza della proposta - Valutazione del tribunale limitatamente alla classe di appartenenza dei creditori opponenti

Concordato preventivo - Ripresentazione di precedente proposta non omologata - Mancata rimozione degli atti illegittimi - Abuso


Rientra tra i poteri del tribunale valutare la congruità e la motivazione della relazione dell'attestatore in ordine alla proposta concordataria di acquisto della azienda. (Nel caso di specie, in ragione delle difficoltà finanziarie manifestate dal cessionario della azienda, il progetto concordatario presentato dall'imprenditore ed attestato dal professionista ex art. 161 legge fallimentare risultava manifestamente irrealizzabile). (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

Difetta la causa giuridica del concordato allorquando emerga prima facie che la proposta concordataria non è in grado di soddisfare neppure in percentuale minima alcuni creditori. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

Il tribunale, in sede di giudizio di omologa, può valutare nel merito la proposta di concordato, risolvendo i dissidi tra creditori e debitore circa la fattibilità anche economica e la convenienza della proposta, limitatamente alla classe di appartenenza dei creditori opponenti. (Redazione Il CASO.it) (riproduzione riservata)

Risulta in contrasto con norme imperative la mera ripresentazione di precedente proposta non omologata dal tribunale senza che vi sia stata rimozione degli atti che il tribunale aveva ritenuto illegittimi. (L’imprenditore aveva ripresentato la medesima proposta concordataria che non era stata omologata per violazione del divieto di pagamento non autorizzato di crediti pregressi). (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Arturo Pardi di Pesaro


Il testo integrale