Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11092 - pubb. 01/07/2010

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Appello Napoli, 25 Giugno 2014. .


Ricorso di fallimento – Presupposti – Legittimazione – Sussistenza



L’esame della esistenza o inesistenza del credito vantato dal ricorrente è estraneo all’oggetto del procedimento, dal momento che l’oggetto del procedimento è solo quello – indicato dal comma 4 dell’art. 15 l.f. – relativo all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, e la valutazione del credito del ricorrente funge esclusivamente da presupposto di legittimazione alla presentazione del ricorso. E ciò è tanto più vero se si considera che comunque il creditore che ha chiesto il fallimento del proprio debitore è tenuto a presentare domanda di ammissione allo stato passivo, se vuole divenire creditore concorsuale. Non è pertanto neanche necessario che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo, essendo legittimato al ricorso anche il titolare di un credito non scaduto, sottoposto a condizione o contestato; le contestazioni pendenti sul credito posto a base della sentenza di fallimento non impediscono quindi che il tribunale conosca incidenter tantum del credito dell’istante per accogliere l’istanza di fallimento. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


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