ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11069 - pubb. 08/09/2014.

Continuità aziendale, revoca dello stato di liquidazione e percentuale vincolante per il ricavato dalla prosecuzione dell’attività


Tribunale di Trento, 19 Giugno 2014. Est. Monica Attanasio.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Società in liquidazione - Revoca dello stato di liquidazione - Necessità

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Violazione dell’ordine delle cause di prelazione nella tempistica di pagamento dei creditori - Illegittimità

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Concordato di natura mista - Percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari - Impegno vincolante per la parte ricavabile dalla prosecuzione dell’attività


L’ipotesi di concordato con continuità aziendale per una società in liquidazione, esorbita dai limiti stabiliti dall’art. 2487 c.c., pertanto richiede la revoca dello stato di liquidazione a mente dell’art. 2487 ter c.c.. (Dario Finardi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con continuità aziendale non può essere prevista, in ragione della continuità e delle modalità di reperimento prospettate per il soddisfacimento dei creditori, una violazione dell’ordine delle cause di prelazione, sotto il profilo della tempistica di pagamento dei creditori, né può essere prospettata una dilazione nel pagamento dei creditori privilegiati, maggiore di quella di un anno, prevista dall’art. 186 bis l.f. affinché operi l’esclusione dal diritto di voto. (Dario Finardi) (riproduzione riservata)

Nei concordati preventivi di natura “mista” (parte in continuità e parte liquidatori), la percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari non può essere prevista in funzione meramente descrittiva ma, quanto meno per la parte dei crediti destinata ad essere soddisfatta con i proventi della prosecuzione dell’attività, in maniera vincolante. (Dario Finardi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Dario Finardi


Il testo integrale