Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1104 - pubb. 21/01/2008

Pluralità di proposte di concordato e termine per la presentazione

Tribunale Mantova, 18 Dicembre 2007. Pres., est. Bernardi.


Concordato fallimentare – Pluralità di proposte – Termine per la presentazione – Valutazione contemporanea da parte dei creditori – Ricerca della soluzione più vantaggiosa per i creditori.



Deve ritenersi tempestivamente formulata la proposta di concordato che sia pervenuta prima dello scadere del termine già fissato per la comunicazione delle dichiarazioni di voto atteso che il legislatore, nell’estendere il novero dei soggetti a ciò legittimati (cfr. art. 124 I co. l.f.) e nel prevedere, in caso di pluralità di proposte, la loro sottoposizione alla valutazione dei creditori (con possibilità, eventualmente, anche di una loro modificazione in senso migliorativo), ha inteso introdurre meccanismi volti a favorire il raggiungimento della soluzione economicamente più vantaggiosa per il ceto creditorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

letto il reclamo ex art. 26 l.f. tempestivamente presentato da M. s.p.a. avverso il decreto emesso il 16-11-2007 dal Giudice Delegato del fallimento REALVIT ITALIA s.p.a. in liquidazione con il quale, a seguito della presentazione (avvenuta il 9-11-2007) di una seconda proposta di concordato da parte di altra società (denominata G. s.r.l. con unico socio), revocava il proprio precedente decreto (datato 2-11-2007) che ordinava la comunicazione ai creditori della prima proposta (formulata dalla reclamante) al fine di consentire che entrambe venissero poste contemporaneamente in votazione ex art. 125 III co. u.p. l.f.;

visto il decreto di convocazione delle parti emesso in data 30-11-2007;

rilevato che il presente sub-procedimento di concordato fallimentare risulta regolato, ratione temporis, dalle norme introdotte con il d. lgs. 5/06 in virtù di quanto previsto dall’art. 150  d. lgs. cit.;

osservato che, secondo il reclamante, il limite temporale per la proposizione di ulteriori proposte di concordato da sottoporsi al vaglio dei creditori ex art. 125 l.f. deve individuarsi nel momento dell’emissione, da parte del Giudice Delegato, del decreto con il quale viene ordinata ai creditori la comunicazione della proposta (in tal senso si è espresso Trib. Palermo 20-12-2006 in Giur. Merito, 2007, 1342 nonché Trib. Palermo 22-2-2007) e ciò in omaggio alla esigenza di assicurare la massima celerità dei tempi di definizione della procedura, derivandone quindi l’illegittimità dell’impugnato decreto essendo stata la seconda proposta depositata dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 125 III co. l.f. e benché gli organi concorsuali fossero a conoscenza della manifestazione di interesse per una eventuale proposta di concordato da parte di M. L. o di altra società del gruppo, condizionata all’esito di una due diligence sulla situazione del fallimento;

rilevato che il decreto è stato notificato ai controinteressati;

osservato che la società G., sottoscrittrice della seconda proposta, nel costituirsi ha chiesto il rigetto del reclamo evidenziando da un lato di avere depositato il ricorso ex art. 124 l.f. nei termini ad essa assegnati dagli organi concorsuali e, dall’altro, che la legge non prevede, al riguardo, un termine finale;

osservato che la normativa si limita a stabilire che, ove le proposte di concordato siano più d’una, esse vanno portate in votazione contemporaneamente senza alcuna disciplina sia del termine finale per la loro presentazione sia delle modalità con le quali la gara dovrebbe svolgersi;

rilevato che il Curatore con comunicazione del 1-10-2007 indirizzata alla M. L. I. (la quale in data 24-9-2007 aveva depositato una manifestazione di interesse alla proposizione di concordato fallimentare) aveva invitato tale operatore finanziario a ritirare sollecitamente presso il proprio studio la documentazione relativa al fallimento Realvit s.p.a. con l’avvertenza che da tale momento sarebbero “decorsi i 30 gg fissati dall’Ill.mo GD per il completamento della Vs due diligence”, ritiro avvenuto il 10-10-2007 sicché il termine per depositare l’istanza ex art. 124 l.f. veniva a scadere il 9-11-2007;

osservato che, anche a voler accogliere l’interpretazione sopra ricordata in ordine alla esistenza di un termine ultimo per la formulazione di proposte concordatarie, deve convenirsi che, prima di procedere alla votazione, occorre completare l’istruttoria preliminare eventualmente, come opportunamente è stato fatto nel caso di specie, assegnando un termine a quei soggetti che, medio tempore, avessero seriamente manifestato interesse a proporre un concordato, ben difficilmente potendosi verificare il contemporaneo deposito di più domande;

rilevato che, pertanto, il ricorso depositato dalla società G. era tempestivo e, superato positivamente il vaglio di ammissibilità, doveva venire sottoposto alla valutazione dei creditori;

considerato in ogni caso che appare condivisibile l’assunto secondo cui deve ritenersi tempestiva la proposta pervenuta prima dello scadere del termine fissato per le dichiarazioni di voto (nel caso di specie esso era stato fissato per il 30-11-2007) atteso che il legislatore nell’estendere il novero dei soggetti legittimati a formulare proposte di concordato (cfr. art. 124 I co. l.f.) e nel prevederne, in caso di pluralità, la sottoposizione alla valutazione dei creditori (con possibilità, eventualmente, anche di una loro modificazione in senso migliorativo), ha inteso introdurre meccanismi volti a favorire il raggiungimento della soluzione economicamente più vantaggiosa per il ceto creditorio, finalità che verrebbe invece frustrata ove la seconda proposta venisse  posta in votazione solo in caso di mancata approvazione della prima;

ritenuto pertanto che il reclamo non può trovare accoglimento e che, peraltro, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese della presente fase in considerazione della novità della fattispecie oggetto di esame;

P.T.M.

respinge il  reclamo e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova, li 18-12-2007

Il Presidente

dott. Mauro Bernardi