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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10996 - pubb. 01/09/2014.

Concordato in continuità, affitto di azienda e responsabilità solidale dell’impresa in concordato ex articolo 2112 c.c.


Tribunale di Cassino, 31 Luglio 2014. Pres., est. Petteruti.

Concordato con riserva - Affitto di azienda - Autorizzazione - Disclosure – Necessità

Concordato con continuità aziendale - Affitto di azienda - Affitto stipulato in data anteriore al ricorso - Ammissibilità

Concordato con continuità aziendale - Affitto di azienda - Responsabilità solidale ex articolo 2112 c.c. - Retrocessione dell’azienda

Concordato con continuità aziendale - Affitto di azienda - Relazione del professionista in ordine all’andamento dell’impresa affittata


L’autorizzazione, nella fase di concordato con riserva, alla stipula del contratto di affitto di azienda deve basarsi su una adeguata disclosure del piano, con particolare riferimento alla indicazione di costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La stipula del contratto di affitto di azienda in data anteriore alla presentazione del ricorso per concordato preventivo non pone problemi di compatibilità con la continuità aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’attestazione di funzionalità al migliore soddisfacimento dei creditori deve tener conto di possibili responsabilità debitorie solidali dell’impresa in concordato per i rapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e per l’ipotesi di retrocessione dell’azienda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato con continuità aziendale che preveda l’affitto dell’azienda, il professionista attestatore deve prendere posizione anche in ordine all’andamento dell’impresa affittata dalla sua incidenza sulla soddisfazione dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dello Studio Legale Delli Colli


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