Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1096 - pubb. 14/01/2008

Violazione del diritto di prelazione ed inibizione dell'assemblea

Tribunale Mantova, 20 Dicembre 2007. Est. Bernardi.


Società a responsabilità limitata – Cessione di quote sociali – Violazione del diritto di prelazione – Inibizione dello svolgimento dell'assemblea convocata da soggetto divenuto socio in violazione del diritto di prelazione – Ammissibilità.



Può ordinarsi ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 23 d. lgs. 5/03 che non si tenga l'assemblea di società ove la convocazione sia affetta da vizi (nel caso di specie perché convocata da soggetto divenuto socio in violazione della clausola statutaria prevedente, a favore dei soci, il diritto di prelazione nell’alienazione delle quote) che potrebbero legittimare l'impugnazione delle delibere che ne scaturiranno, al fine di evitare il prodursi di conseguenze cui la successiva sospensione ex art. 2378 c.c. non potrebbe integralmente ovviare come nel caso di diretta incidenza della adottanda delibera sul funzionamento degli organi dell'ente (nel caso di specie all’ordine del giorno vi era la revoca del consiglio di amministrazione e la nomina di un amministratore unico). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

letta l’istanza con cui il ricorrente, sul presupposto della violazione della clausola di prelazione prevista dallo statuto societario della C. F. s.r.l. e della illegittimità della convocazione dell’assemblea della società prevista per il 21-12-2007 chiede, ex art. 700 c.p.c. che venga, con provvedimento emesso inaudita altera parte, a) dichiarata l’inefficacia della cessione delle quote effettuata in data 10-10-2007 dai soci M. e P. in favore di G. D’A.; b) ordinata la cancellazione dal registro delle imprese dell’iscrizione del predetto atto di cessione; c) inibita l’iscrizione di G. D’A. nel libro soci della società ovvero disposta la cancellazione se già avvenuta; d) inibito l’ingresso di M. e D’A. nei locali di proprietà della C. F. s.r.l.; e) dichiarata l’illegittimità della convocazione da parte del D’A. dell’assemblea dei soci della C. F. s.r.l. fissata per il 21-12-2007;

ritenuto, quanto alla istanza volta ad inibire lo svolgimento dell’assemblea,che il fumus della fondatezza deriva dal mancato rispetto, nell’avvenuta cessione delle quote sociali da parte dei soci M. e P. in favore di D’A. G., della clausola prevista dall’art. 7 dello statuto in tema di prelazione (cui deve riconoscersi efficacia reale: cfr. Cass. 29-8-1998 n. 8645; Cass. 19-8-1996 n. 7614; Trib. Genova 8-7-2004; Trib. Catania 5-5-2003; Trib. Milano 6-2-2002), tanto desumendosi dal fatto che nell’atto notarile di cessione nonché nelle comunicazioni inviate da M. e da D’A. (vedasi documenti 3 e 4 di parte ricorrente) non si fa menzione delle formalità finalizzate a consentire l’esercizio della prelazione e che, per contro, l’istante con lettere del 16-18/10/2007 ha comunicato l’intenzione di far valere tale diritto in relazione a tutte le quote messe in vendita;

considerato che la possibilità, consentita espressamente dagli artt. 2378 e 2479 ter c.c., di ottenere la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assembleari rende  ammissibile chiedere a scopo preventivo che non si tenga l'assemblea che contenga vizi che potrebbero legittimare l'impugnazione delle delibere che ne scaturiranno, anche al fine di evitare il prodursi di conseguenze cui la successiva sospensione non  potrebbe ovviare (cfr. Trib. Milano 20-3-1997) come nel caso di specie stante ladiretta incidenza della adottanda delibera sul funzionamento degli organi dell'ente atteso che, quali punti all’ordine del giorno, sono stati indicati la revoca del consiglio di amministrazione (di cui il ricorrente fa parte) e la nomina di un amministratore unico (nella persona del D’A. divenuto titolare, per effetto della ricordata cessione, di quasi due terzi del capitale sociale);

osservato, in ordine alle altre richieste, che non sussiste il pericolo che la convocazione della controparte possa pregiudicare l’attuazione dell’invocato provvedimento cautelare (dovendo inoltre ragionevolmente presumersi che l’iscrizione del nominativo del D’A. sul libro soci sia già avvenuta, dato il tempo trascorso -cfr. art. 2470 c.c.-) apparendo per contro opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione nel contraddittorio fra le parti;

P.T.M.

visti gli artt. 23 d. lgs. 3/05 e 700 c.p.c. dispone la sospensione della convocazione dell’assemblea dei soci della società C. F. s.r.l. fissata in prima ed in seconda convocazione per il giorno 21-12-2007;

visto l’art.  669 sexies III co. c.p.c. fissa l’udienza del 3-1-2008 ad ore 11.00 per la conferma, revoca o modifica del decreto, assegnando all’istante termine sino al 27-12-2007 per la notifica alla controparte del ricorso e del presente provvedimento.

Si comunichi.

Mantova, li 20-12-2007.

Il Giudice Designato

dott. Mauro Bernardi