Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10926 - pubb. 10/01/2014

L’omesso avviso ex art. 92 L.F. non integra di per se una causa non imputabile di ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo

Tribunale Torino, 29 Ottobre 2013. Est. Canavero.


Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Supertardiva - Causa non imputabile di ritardo - Omessa comunicazione ex articolo 92 L.F. - Irrilevanza - Presunzioni - Onere della prova



L’omessa tempestiva comunicazione da parte del curatore dell’avviso di cui all’articolo 92 L.F. non è sufficiente ad integrare una causa non imputabile di ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’articolo 101 L.F. qualora il curatore abbia allegato l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti tali da portare a considerare come verosimile la pregressa conoscenza o la conoscibilità del fallimento da parte del creditore. In tale ipotesi, sarà onere di quest’ultimo allegare e provare l’esistenza di altri fatti tali da mettere in discussione la gravità, precisione e la concordanza delle predette presunzioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale

Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova avvocato.cuzzocrea@gmail.com  


 


Testo Integrale