ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10905 - pubb. 21/07/2014.

Acquisto del bene pignorato, inefficacia delle alienazioni successive e facoltà del terzo subentrato di svolgere attività processuale


Cassazione civile, sez. III, 23 Gennaio 2009. Pres., est. Di Nanni.

Pignoramento di immobile - Successivo acquisto da parte del terzo - Efficacia dell'atto verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti nel processo esecutivo - Esclusione - Legittimazione del terzo a proporre opposizione agli atti esecutivi - Insussistenza - Fondamento


Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 cod. civ., la quale - sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento - nega a tale terzo la possibilità di svolgere le attività processuali inerenti ad un suo subingresso nella qualità di soggetto passivo dell'esecuzione; benché lo stesso non è legittimato nemmeno a proporre opposizione agli atti esecutivi. (massima ufficiale)

Il testo integrale