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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10875 - pubb. 16/07/2014.

Il pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei confronti dei soci, il cui patrimonio rimane estraneo alla procedura


Cassazione civile, sez. I, 30 Agosto 2001, n. 11343. Est. Di Amato.

Concordato preventivo - Società di persone con soci illimitatamente responsabili - Richiesta di concordato preventivo - Estensione degli effetti agli atti posti in essere dai soci dispositivi del loro patrimonio individuale - Esclusione


La disposizione contenuta nell'art. 184 legge fall., che estende ai soci illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria del concordato preventivo, si riferisce ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei loro confronti, senza con ciò determinare l'estensione della procedura al patrimonio dei soci, che resta estraneo ad essa. Agli atti di disposizione del socio non può, pertanto, essere estesa la disciplina dettata dall'art. 167 legge fall. che prevede l'inopponibilità, ai creditori sociali anteriori alla procedura, degli atti di disposizione posti in essere dal debitore ammesso alla procedura, che va identificato nella sola società. (massima ufficiale)

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