Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1084 - pubb. 17/12/2007

Riparazioni effettuate da un terzo su bene in leasing e azione di arricchimento

Tribunale Mantova, 20 Novembre 2007. Est. Bernardi.


Contratto di leasing - Riparazioni effettuate da soggetto terzo su autoveicolo di proprietà di società di leasing - Azione di arricchimento senza causa - Esclusione.



Non è fondata l’azione proposta ex art. 2041 c.c., nei confronti di una società di leasing proprietaria di un veicolo, da parte di un soggetto che abbia effettuato su di esso lavori di riparazione commissionati dalla società utilizzatrice sia perché il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto sia in quanto, potendo il danneggiato esperire l’azione contrattuale nei confronti del committente i lavori, difetta il requisito della sussidiarietà. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13-6-2005 la società A. s.r.l. sosteneva a) di avere effettuato nel novembre/dicembre 2004 lavori di installazione e di riparazione sul veicolo Range Rover 3.0 Td6 targato CF543NB, utilizzato dalla S. V. s.r.l. ma di proprietà della B. L. s.p.a. (ora B. E. s.p.a.); b) che il corrispettivo per le lavorazioni effettuate, elencate nelle fatture n. 381/04 e 428/04, e mai pagato ammontava complessivamente ad € 4.221,84 oltre ad interessi; c) che, successivamente, la società S. V. era stata dichiarata fallita e che, essendo B. L. proprietaria dell’autoveicolo, di cui era rientrata in possesso, essa era direttamente tenuta al pagamento, eventualmente anche ex art. 2041 c.c..

La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda affermando di non avere ordinato i lavori di riparazione, commissionati dalla società utilizzatrice il corrispettivo dei quali, anche per espressa previsione contrattuale, avrebbe dovuto far carico esclusivamente a quest’ultima e deducendo inoltre che   non ricorrevano i presupposti di applicazione dell’azione di indebito arricchimento.

Esperita l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

MOTIVI

La domanda non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettata.

In primo luogo va rilevato che la pretesa dell’istante non può trovare fondamento in un rapporto contrattuale atteso che, pacificamente, le lavorazioni effettuate vennero commissionate dalla società utilizzatrice e che ad esso la società di leasing rimase del tutto estranea, dovendosi peraltro notare che in base all’art. 10 delle condizioni generali S. V. s.r.l. era tenuta a provvedere a propria cura e spese agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Quanto poi all’azione proposta ex art. 2041 c.c. va rilevato che, affinché si verifichi l'ingiustificato arricchimento, è necessario il concorso simultaneo di due elementi vale a dire l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro, provocate da un unico fatto costitutivo nonché la mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro. Quanto al primo elemento è indispensabile la sussistenza di un fatto costitutivo unico, dal quale vengano a dipendere tanto l'incremento quanto la correlativa diminuzione del patrimonio, per cui quando lo spostamento patrimoniale, sia pure ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti costitutivi distinti, che incidono su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro (come nel caso di specie ove la pretesa della società di leasing di ottenere dall’utilizzatore l’effettuazione delle opere di manutenzione si fonda sul contratto di leasing mentre quella della società esecutrice dei lavori trova la propria fonte nel diverso contratto con il quale l’utilizzatore li aveva ad essa commissionati), il depauperamento di un soggetto non è l'effetto del correlativo arricchimento dell'altro, per cui, in mancanza di unico fatto genetico, viene meno la richiesta  correlazione tra vantaggio e decremento economico e non sussiste, perciò, il rapporto di causalità diretta, che costituisce il fondamento dell'azione ex art. 2041 cod. civ.: l’azione in esame non può pertanto essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto, dal momento che in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita (Cass. 5-8-2003 n. 11835; Cass. 26 luglio 2002, n. 11051; Trib. Roma 1-7-2003).

Va inoltre aggiunto che l'azione di indebito arricchimento, per il suo carattere di sussidiarietà, non è esercitabile quando il danneggiato possa esperire un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti che siano obbligati per legge o per contratto nei confronti dell'impoverito, sempre che ricorra l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e dell'impoverimento (cfr. Cass. 26-7-2005 n. 15604; Cass. 5-8-2003 n. 11835; Cass. 9-5-2002 n. 6647; Cass. 27-6-1998 n. 6355; Cass. 5-8-1996 n. 7136) laddove, nel caso di specie, l’istante era legittimata a proporre azione contrattuale nei confronti della società S. V..       

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

rigetta la domanda;

condanna l’attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidandole in complessivi euro 3.236,22 di cui € 173,97 per spese, € 1.372,00 per diritti ed € 1.350,00 per onorari, € 340,25 per spese forfetarie oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

Cosi' deciso in Mantova, lì 20-11-2007.

 

Il Giudice Dott. Mauro BERNARDI