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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10784 - pubb. 10/07/2014.

Ha portata sostanziale la norma che prescrive il pagamento integrale di Iva e ritenute nel concordato preventivo anche nel caso in cui non si faccia ricorso alla transazione fiscale


Tribunale di Firenze, 10 Giugno 2014. Pres., est. Isabella Mariani.

Concordato preventivo - Falcidia del credito per Iva e ritenute - Inammissibilità


L’intangibilità dei crediti per Iva e per ritenute alla fonte di cui all’articolo 182 ter L.F. sussiste anche per le procedure alle quali non sia applicabile il decreto-legge n. 185 del 2008, il quale ha modificato l’articolo 182 ter, comma 1 L.F., in quanto la disposizione, che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell’Iva, ha natura eccezionale e attribuisce al credito un trattamento peculiare ed inderogabile, con la conseguenza che tale norma, di portata sostanziale, si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano


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