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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10652 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Ancona, 20 Marzo 2014. .

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Verifica di merito sulla concreta attuabilità del piano - Vaglio di coerenza, correttezza e logicità dell'asseverazione del professionista - Necessità


Nel giudizio di omologazione il Tribunale, con un giudizio prognostico ex ante, deve valutare l’attuabilità dell’accordo tenuto conto del fatto che il successivo inadempimento del debitore cristallizzerebbe - con l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 67, 3°comma, lett. e) L.F. degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione, dell’accordo omologato - una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori estranei, pur se privilegiati. In tale prospettiva il tribunale deve quindi, in ogni caso, valutare il merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate e alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo medesimo. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)