ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10647 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Modena, 11 Giugno 2014. .

Concordato preventivo - Inadempimento - Componente soggettiva ed oggettiva - Rilevanza della componente oggettiva dell'impossibilità di eseguire il piano e soddisfare i creditori - Imputabilità al debitore dell'inadempimento - Irrilevanza


Nella valutazione dell'inadempimento rilevante ai fini della dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo, occorre fare riferimento esclusivamente alla componente oggettiva dell'inadempimento stesso, inteso come impossibilità di eseguire il piano e di soddisfare i creditori secondo le previsioni, e non alla componente soggettiva, intesa come imputabilità al debitore dell'inadempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)