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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10642 - pubb. 23/06/2014.

Concordato con cessione dei beni: risoluzione anticipata qualora risulti evidente la violazione della ragionevole durata della procedura


Tribunale di Modena, 11 Giugno 2014. Est. Alessandra Mirabelli.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Esecuzione - Previsione dell'impossibilità di soddisfare i creditori - Risoluzione per inadempimento

Concordato preventivo - Esecuzione - Causa concreta - Adempimento in tempi ragionevolmente contenuti

Concordato preventivo con cessione dei beni - Tempi di adempimento - Indicazione della proposta - Necessità - Ragionevole durata prevista per le procedure liquidatorie - Parametro rilevante per la valutazione dell'adempimento del concordato

Concordato preventivo - Funzione - Soddisfacimento dei creditori in misura non irrilevante e in tempi ragionevoli - Impossibilità - Inadempimento di non scarsa importanza - Risoluzione

Concordato preventivo - Inadempimento - Componente soggettiva ed oggettiva - Rilevanza della componente oggettiva dell'impossibilità di eseguire il piano e soddisfare i creditori - Imputabilità al debitore dell'inadempimento - Irrilevanza


Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto per inadempimento ai sensi dell'articolo 186 L.F. quando, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerge che esso è venuto meno alla sua funzione, quando, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito ed in base ad una ragionevole previsione, le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelano insufficienti a soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari ed integralmente i privilegiati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La componente temporale dell'adempimento concorre, unitamente al dato quantitativo (il quantum ragionevolmente ricavabile dalla liquidazione in rapporto alle passività da soddisfare), a formare la causa concreta del concordato, posto che la soddisfazione dei creditori deve avvenire in tempi ragionevolmente contenuti anche nell'ipotesi in cui la proposta qualifichi come non essenziali i tempi di adempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, i tempi di adempimento che il debitore è tenuto ad indicare nel piano (articolo 161, comma 2, lettera e) L.F.) non possono complessivamente superare la ragionevole durata prevista per le procedure liquidatorie e costituiscono uno dei parametri sui quali misurare l'inadempimento nella fase di esecuzione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se la funzione del concordato preventivo è quella di risolvere la crisi mediante il soddisfacimento dei creditori in misura non irrilevante e in tempi ragionevoli (Cass. SS.UU. 1521/2013) l'impossibilità di raggiungere tale obiettivo costituisce, da un lato, motivo ostativo all'ammissione alla procedura ed all'omologa e, dall'altro lato, l'accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza rilevante ai fini della risoluzione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella valutazione dell'inadempimento rilevante ai fini della dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo, occorre fare riferimento esclusivamente alla componente oggettiva dell'inadempimento stesso, inteso come impossibilità di eseguire il piano e di soddisfare i creditori secondo le previsioni, e non alla componente soggettiva, intesa come imputabilità al debitore dell'inadempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Vittorio Zanichelli


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