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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1064 - pubb. 10/12/2007.

Concordato preventivo e rettifica in pejus della percentuale offerta


Tribunale di Vicenza, 15 Febbraio 2007. Est. Limitone.

Concordato preventivo – Piano fattibile – Contestazioni dei dissenzienti o nuovi elementi di valutazione - Sindacato del tribunale – Doverosità (artt. 160, 161, 180 l.f.).

Concordato preventivo – Percentuale offerta ai creditori – Rettifica in pejus da parte del Commissario – Piano ritenuto comunque fattibile – Omologazione (artt. 160, 161, 180 l.f.).

Concordato preventivo – Natura negoziale – Piano fattibile – Misura della percentuale di pagamento – Necessità – Ai fini dell’approvazione - Non essenzialità (artt. 160, 161, 180 l.f.).


Il Tribunale deve sindacare la fattibilità del piano nel giudizio di omologazione nel caso in cui costituisca l’oggetto delle contestazioni dei creditori dissenzienti, e dunque integri il thema decidendum sul quale deve pronunciare, così come nel caso in cui, anche dalla relazione o dal parere del commissario, emergano nuovi o diversi elementi di valutazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Deve essere omologato il concordato proposto con percentuale N, rettificata in pejus dal C.G. (e comunque votato dai creditori), senza incidere sulla fattibilità del piano, il quale non riposi essenzialmente sulla percentuale offerta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La natura contrattualistica a contenuto non tipizzato del concordato preventivo consente di ritenere non essenziale la percentuale offerta ai creditori, secondo la concreta prospettazione del piano concordatario, anche in relazione ai tempi di pagamento, benché il concordato debba comunque essere presentato mediante un indice, un valore che ne permetta la commensurabilità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il Tribunale di Vicenza,

riunito in Camera di Consiglio e composto da: 

1) dott. Giuseppe Bozza      Presidente

2) dott. Giuseppe Limitone   Giudice rel.

3) dott. Valeria Zancan      Giudice

nel procedimento n. 8007/2006  R.G. di concordato  preventivo,

ha pronunciato il seguente 

DECRETO

- letto il ricorso depositato il 30.6.2006 con cui la società, in persona del legale rappresentante, ha proposto domanda per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;

- visto il decreto depositato il 11.8.2006 con cui il Tribunale ha dichiarato ammissibile la proposta e ha disposto l’apertura della procedura di concordato preventivo;

- letta l’ultima relazione ex art. 172 l.f. depositata dal C.G. il 10.10.2006;

- convocata l’adunanza dei creditori per la data fissata nel decreto e procedutosi, in data 13.10.2006, alle votazioni sulla definitiva proposta del debitore;

- tenuta avanti il Tribunale l’udienza del 12.1.2007 per l’inizio del giudizio di omologa;

- letto il parere del C.G. ex art. 180 l.f. depositato il 21.11.2006;

- considerato che, nel corso del giudizio di omologazione, e precisamente nella relazione del 10.10.2006 e all’udienza del 13.10.2006, confermando tale opinione nel suo parere del 21.11.2006, il C.G. ha ritenuto che il piano concordatario è fattibile e può realizzare lo scopo del pagamento della percentuale tra il 36% ed il 40% ai creditori chirografari, in quanto ha diversamente valutato i cespiti offerti ai creditori rispetto alla originaria proposta della ricorrente, che prospettava invece la percentuale del 45,73%;

- considerato che il C.G. ha ritenuto comunque attuabile il concordato con riferimento alla diversa percentuale di realizzo indicata;

- considerato che la diversa valutazione del C.G. non è stata contestata da alcuna delle parti del processo;

- rilevato che i creditori dissenzienti hanno chiesto di non approvare il concordato, in quanto non fattibile nella percentuale offerta dalla ricorrente;

- ritenuto che la stessa fattibilità del concordato, come la sua convenienza, debbano essere oggetto di adeguata valutazione da parte del Tribunale in sede di omologazione, nel caso in cui, anche dalla relazione o dal parere del commissario, emergano nuovi o diversi elementi di valutazione oppure ove esista sul punto specifica contestazione dei creditori dissenzienti, in particolare considerazione del fatto che, nel caso di opposizione al concordato, il contenuto di quest’ultima diventa l’oggetto dello stesso giudizio di merito del Tribunale (thema decidendum);

- preso atto che i creditori hanno approvato in ogni caso il concordato, a prescindere dalla percentuale realizzabile;

- ritenuta la natura contrattualistica del concordato preventivo, quale accordo di volontà tra il debitore ed i suoi creditori su di una proposta fattibile;

- ritenuto che nella nuova disciplina del concordato la percentuale offerta ai creditori non sia più rilevante in termini assoluti ai fini della presentazione e della approvazione della proposta, tanto che la legge non prevede più che i creditori debbano essere soddisfatti in una percentuale minima;

- ritenuto altresì che la stessa proposta concordataria possa avere il contenuto più ampio, ai sensi dell’art. 160 l.f. (“..un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma”, e così pure nel prosieguo dell’articolo), senza la necessaria indicazione della percentuale di soddisfo;

- ritenuto, con la migliore dottrina, che la non necessariamente decisiva rilevanza della percentuale offerta si ricavi anche dalla mera considerazione per cui nella maggior parte dei casi la situazione originaria sulla quale si basa il programma concordatario è destinata a subire modificazioni, talvolta anche profonde nel corso della procedura, sia dal punto di vista delle condizioni interne che da quello delle condizioni esterne alla procedura, sì da rendere poco realistico ogni tentativo di attribuire un grado di attendibilità realizzativa ad un piano fisso e immutabile, che mantenga nella fase esecutiva l’originario carattere di funzionalità rispetto agli obiettivi concordatari, talché non si possa assolutizzare la rilevanza della percentuale, con riferimento ad ogni possibile caso;

- ritenuto quindi che la percentuale offerta non debba necessariamente essere in tutti i casi un elemento integrante la proposta, quale dato strutturale del sinallagma concordatario, benché il concordato debba comunque essere presentato mediante un indice, un valore che ne permetta la commensurabilità;

- ritenuto anche nella fattispecie in esame che la specifica percentuale concordataria non rivesta i caratteri della essenzialità in chiave sinallagmatica, in quanto è presentata dalla ricorrente solo quale indice numerico sintetico del soddisfacimento dei creditori, e non in funzionale connessione con l’attuazione del piano concordatario, giudicato per sé fattibile, di cui costituisce la conseguenza numericamente visibile per i creditori, ma non un elemento su cui la loro volontà si sia posata in termini decisivi, tanto che è stato votato anche con la minor percentuale indicata dal C.G.;

- ritenuto, ad ulteriore sostegno di tale interpretazione, che la mancata indicazione dei tempi di pagamento escluda che la percentuale possa essere intesa come l’oggetto principale dell’adesione dei creditori, alla stregua di un effettivo e vincolante impegno negoziale della proponente, che debba essere considerato sotto il profilo della fattibilità dell’intero concordato;

- rilevato che la proposta di concordato è stata sintetizzata a pag. 16 del ricorso del 30.6.2006, ben distinguendo il profilo della fattibilità del piano da quello della percentuale ricavabile dallo stesso, intesa quale conseguenza contabile di un piano di per sé fattibile;

- infatti, il piano è stato presentato come “..offerta ai creditori sociali, per il pagamento dei loro crediti, della cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio aziendale, (..) nel rispetto del piano superiormente rappresentato e quindi mediante: a) adempimento del contratto di affitto di azienda (..); b) accettazione dell’offerta incondizionata d’acquisto formulata dalla Ellevi Partecipazioni srl del ramo d’azienda (..); c) realizzo di tutte le altre attività non dedotte o ricomprese nel contratto di affitto di ramo d’azienda”;

- quale conseguenza del piano è stata quindi rappresentata, indicativamente, una percentuale: “l’attuazione del piano così come formulato lascia fondatamente ritenere che vi sia la reale possibilità di pagare in moneta concordataria almeno il 45,73%”;

- che la percentuale sia solo indicativa si evince: a) dalla collocazione esterna al piano dell’affermazione ad essa relativa; b) dall’uso del termine “possibilità”, anziché “probabilità” o “certezza”; c) dalla mancata indicazione di termini rigorosi per il pagamento; d) dalla indicazione della percentuale come derivante dall’attuazione del piano “così come formulato”, dunque riferito ad altri elementi strutturali diversi da essa;

- considerato, in definitiva, che il piano è stato ritenuto fattibile sia dal professionista incaricato dalla società, sia dal C.G., sia dai creditori;

- ritenuto che tutte le parti abbiano avuto adeguati termini per svolgere le proprie difese, sia in forma orale che per iscritto, a seguito di concessione di termine per il deposito di memorie e repliche, anche considerando che i creditori dissenzienti si sono regolarmente costituiti;

- ritenuto, sulle specifiche doglianze dei creditori dissenzienti, che:

a) tutti i creditori hanno avuto o avrebbero potuto avere piena e chiara consapevolezza delle vicende valutative relative al piano, sol che si fossero diligentemente attivati, come la nuova legge fallimentare vuole che avvenga, ed essendo stato eliminato il ruolo supplente del Tribunale nella valutazione degli interessi dei creditori, con ciò imponendo loro un onere di diligenza informativa a contenuto maggiormente qualificato che in passato;

b) la sottovalutazione dei cespiti, in ispecie immobiliari, dell’avviamento, dei beni strumentali, delle autorizzazioni amministrative, e di altri, rientra nella discrezionalità del proponente, e rimane poi al C.G. di rettificare tali poste, come ha fatto in concreto, ed ai creditori di valutare se aderire o meno al piano sulla base dei dati rettificati nel valore;

c) il Tribunale non può comunque sindacare la meritevolezza del proponente;

d) le poste attive patrimoniali sono state tutte dichiarate, non occultate, né dissimulate;

e) non si può ravvisare frode nel semplice sottostimare, posto che è evidente, ed è noto al debitore proponente, che il C.G. effettuerà i dovuti controlli;

f) è preciso onere dei creditori presenziare all’udienza in cui si vota e consultare prima la relazione del C.G.;

g) il fatto che il concordato possa essere approvato con il voto determinante di determinati creditori (nella fattispecie, il ceto bancario), che possono decidere anche in base a ragioni egoistiche, attiene alle evenienze che la legge consente come possibili e lecite, a prescindere dalla revocabilità (ormai, comunque, grandemente ridotta) dei pagamenti ricevuti;

h) infine, il C.G. ha collocato i crediti per rivalsa IVA in chirografo in mancanza dei beni sui quali fare specificamente valere il privilegio;

- ritenuto che tutti gli altri profili di contestazione, non specificamente esaminati, si debbano intendere superati dalla ritenuta non essenzialità della percentuale realizzabile (ad es. il fatto che i creditori abbiano votato sia la proposta originaria che quella “rettificata”, in relazione alla sola percentuale di realizzo, dal C.G., rimane ininfluente ai fini della loro volontà di aderire al piano così come proposto);

- ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della ditta ricorrente, ai fini della eventuale consecuzione di procedure concorsuali, nell’insufficienza patrimoniale a soddisfare a tempo debito e nella misura integrale il passivo della società, risultante per tabulas e comunque dalla stessa proposta di concordato e dall’esame svolto dal C.G. nei propri scritti (relazioni e pareri), atteso lo stato di liquidazione e la conseguente strutturale impossibilità di produrre un reddito d’impresa;

- provvede pertanto come da dispositivo.

Le spese del giudizio restano a carico della società.

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 17 l.f. a cura della cancelleria e comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori ai sensi dell’art. 180, co. 5, l.f.

In applicazione del comma 4 dell’art. 180 l.f. rileva, ai fini dell’approvazione del concordato, l’accertamento del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi (comma 1 dell’art. 177 l.f.) che, nel caso di specie, è stato accertato dal C.G. e dal G.D. con il decreto che ha verificato l’intervenuto voto favorevole di più della metà dei crediti ammessi, e alle cui risultanze il Tribunale ritiene di doversi attenere alla luce degli atti depositati, né vi è contestazione sui dati numerici forniti dal C.G.

Va quindi ritenuto che sussistono tutte le condizioni di legge per l’approvazione della proposta concordataria da parte del Collegio ai sensi dell’art. 180, co. 4, prima parte, l.f.

Nel caso di specie, in considerazione del fatto che la proposta di concordato approvata dai creditori prevede la cessione dei beni e presuppone una fase liquidatoria soggetta al controllo degli organi della procedura, ritiene il Collegio che possa essere mantenuta la nomina del liquidatore sociale e del già scelto Comitato dei creditori.

Poiché peraltro l’immutato art. 185 l.f. ha mantenuto in capo al G.D. un compito di vigilanza, dovranno comunque essere fornite informazioni sulle attività poste in essere dal Liquidatore per attuare la proposta concordataria da attuarsi mediante deposito nella cancelleria dei fallimenti di una relazione semestrale, con il parere del C.G., illustrativa dello stato della liquidazione.

Si ritiene pertanto di dover indicare di seguito le concrete modalità di esecuzione della liquidazione, che avverrà sotto la vigilanza del C.G.:

- il Liquidatore dovrà tenere informati il C.G. ed il Comitato dei creditori in ordine all’andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni mese nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza e dovrà presentare al medesimo Comitato dei creditori una relazione semestrale scritta sull’attività svolta, copia della quale, corredata dell’approvazione da parte del Comitato dei creditori, verrà depositata presso la cancelleria del Tribunale;

- il Liquidatore provvederà, entro tre mesi dal deposito del presente decreto, alla formazione definitiva dell’elenco dei creditori anteriori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, sulla base dei titoli giustificativi dei loro crediti; l’elenco sarà depositato presso la cancelleria fallimenti e ne verrà data notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i creditori, con l’avvertimento che l’elenco potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere eventuali controversie;

- il Liquidatore potrà procedere alla realizzazione del compendio mobiliare e alla riscossione dei crediti con le forme che riterrà più opportune in considerazione del prezzo offerto e dei tempi di realizzo; qualora il prezzo offerto fosse inferiore a quello di stima dovrà munirsi del parere del Comitato dei creditori;

- il Liquidatore, previa acquisizione del parere del Comitato dei creditori e, se necessario, unitamente al legale rappresentante della società, potrà procedere alla vendita di beni immobili anche a trattativa privata e al compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (comprese transazioni e riduzioni di crediti); del compimento di tali atti informerà il G.D. e, qualora manchi il consenso anche di uno solo dei componenti il Comitato dei creditori, richiederà l’autorizzazione del G.D.;

- analogamente provvederà il Liquidatore per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici;

- le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente depositate in un conto corrente intestato alla procedura ed acceso presso il medesimo Istituto bancario in cui è stato autorizzato il deposito della cauzione versata dall’imprenditore per le spese di procedura; i prelievi dal conto corrente potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore; una copia dell’estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente ai componenti del Comitato dei creditori e depositata agli atti della procedura;

- il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale; provvederà inoltre direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, evidenziando l’importo e il dettaglio delle stesse nelle relazioni periodiche semestrali approvate dal Comitato dei creditori;

- il Liquidatore provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, mediante piani di riparto, secondo l’ordine di cui all’art. 111 l.f. che saranno sottoposti al parere del Comitato dei creditori; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari che l’Istituto bancario indicato nel precedente punto invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato l’elenco degli assegni spediti o la distinta dei bonifici eseguiti;

- il Liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il G.D. ed il Comitato dei creditori di ogni circostanza che determini l’impossibilità di pervenire alla corretta attuazione della proposta di concordato ed in particolare al pagamento dei crediti prededucibili e assistiti da cause di prelazione e della percentuale offerta ai crediti chirografari, come pure segnalerà al Comitato dei creditori e al G.D. le spese di procedura che dovessero eccedere le disponibilità dell’apposito deposito giudiziario;

- al termine dell’incarico, il Commissario Liquidatore presenterà il conto della gestione ai sensi dell’art. 116 l.f.  e chiederà al G.D. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l’intervenuta esecuzione del concordato.

Le spese del giudizio restano a carico della società.

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 17 l.f. a cura della cancelleria e comunicato al debitore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori ai sensi dell’art. 180, co. 5, l.f. 

P.  Q.  M.

Visto l’art. 180 l.f.

Il Tribunale di Vicenza,

definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla società Conceria F.lli PELLIZZARI spa in liquidazione, con sede in Chiampo (VI), via Pieve Bassa n. 49, con domanda presentata il 30.6.2006:

approva il concordato preventivo di cui all’indicata proposta;

dispone che alla liquidazione dei beni e alla ripartizione dell’attivo provveda il Liquidatore sociale sotto il controllo del C.G. con le modalità indicate;

conferma il Comitato dei creditori già nominato;

dispone la pubblicazione del decreto a norma dell’art. 17 l.f. e la comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Giudiziale ed al Liquidatore.

Così deciso nella Camera di consiglio in Vicenza il 15.2.2007.