Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10638 - pubb. 23/06/2014

Rigetto o revoca della domanda di fallimento, preclusione alla sua riproposizione e valutazione in base al caso concreto

Cassazione civile, sez. I, 18 Giugno 2014, n. 13909. Est. Loredana Nazzicone.


Procedimento per dichiarazione di fallimento - Desistenza del creditore o del pubblico ministero - Rinuncia temporanea alla decisione del merito

Dichiarazione di fallimento - Preclusione derivante da precedenti decisioni di rigetto o di revoca del fallimento - Ne bis in idem - Esame delle circostanze del caso concreto e del contenuto del precedente provvedimento



Nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, la desistenza da parte del creditore o del pubblico ministero dall'istanza consiste in una mera rinuncia a carattere temporaneo alla decisione del merito, per cui la pronuncia del giudice che ne consegue non può essere equiparata al rigetto che segue all'esame della istanza con richiesta di fallimento e dei suoi presupposti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La questione se la riproposizione dell’istanza di fallimento possa ritenersi preclusa da una precedente decisione di rigetto o di revoca del fallimento e, quindi, ogni riflessione sul principio del ne bis in idem con riguardo alla riproposizione di una domanda di fallimento già respinta con provvedimento divenuto formalmente inoppugnabile deve essere risolta avendo riguardo alle singole circostanze del caso concreto ed al contenuto del provvedimento in precedenza adottato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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