Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10635 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2014. .


Azione responsabilità contro amministratori – Azione promossa dal curatore fallimentare – Prescrizione – Conoscibilità esteriore della incapienza patrimoniale – Successivamente alla dichiarazione di fallimento – Ammissibilità – Sussiste



In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fallimentare, nel testo anteriforma applicabile ratione temporis, è jus receptum che il termine di prescrizione decorre dalla conoscibilità esteriore dell'incapienza patrimoniale, e quindi dell'insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti. (Cass., sez. I, 22 aprile 2009 n. 9619; Cass., sez. I, 8 aprile 2009 n. 8516; Cass., sez. I, 25 luglio 2008 n. 20.476). Ne consegue che l'insufficienza patrimoniale può in concreto rendersi palese prima, dopo, o al momento del fallimento. Neppure l'insolvenza conclamata, presupposto della dichiarazione di fallimento, può essere automaticamente identificata, infatti, con l'insufficienza patrimoniale, requisito per l'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori (art. 2394 cod. civ.): e ciò, perché l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni non dipende prevalentemente dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), quanto piuttosto dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. L'onerosità della prova a carico del curatore ha indotto la giurisprudenza ad introdurre una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento: salva la prova contraria, a carico dell'amministratore, della diversa data di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass., sez. I, 21 Luglio 2010 n.17121; Cass., sez. I 18 gennaio 2005 n. 941; Cass., sez. I, 28 maggio 1998 n. 5287). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)