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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1062 - pubb. 27/01/2008.

Giudizio di rendiconto e atto introduttivo


Tribunale di Vicenza, 12 Giugno 2006. Est. Valeria Zancan.

Fallimento – Giudizio di rendiconto – Atto introduttivo – Dichiarazioni a verbale – Idoneità – Mandato alle liti nel verbale – Ammissibilità (art. 116 l.f.).

Avvocato – Procura alle liti – Specifica indicazione da parte dell’amministratore del nome della società attrice – Omissione – Nullità della procura (art. 82 c.p.c.).


Nel giudizio di rendiconto, l’atto introduttivo della lite é costituito dal permanere della contestazione (effettuata dai creditori o dal nuovo curatore) sorta durante l’udienza di discussione avanti il GD, da cui il corollario secondo cui già le dichiarazioni rese in udienza concretano la vocatio in ius e pertanto il mandato alle liti può essere validamente apposto in calce al suddetto verbale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il mancato riferimento nel testo della procura alla società dallo stesso rappresentata e la sottoscrizione apposta dall’amministratore senza spendita del nome della società medesima comporta la nullità della procura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

omissis 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

In data 16.09.04 il curatore del fallimento S.O.C.O.A. SPA in liquidazione, dott. Paolo M. depositava il rendiconto della propria gestione.

All’udienza del 19.10.04 fissata per l’approvazione del rendiconto, Paolo P. nella duplice veste di amministratore della società B. srl – creditore ammesso al passivo del fallimento- e di ex direttore generale della società fallita depositava una memoria contenente osservazioni al conto della gestione .

Nella suddetta memoria venivano in sintesi censurate tre scelte di gestione del curatore:

 

1)             l’ omessa proposizione di un ricorso tributario avverso l’avviso di accertamento notificato al curatore il 6.08.1991 dall’Ufficio Imposte di Napoli relativo a imposte Ilor e Irpeg relative all’anno 1988;

2)             l’omessa proposizione di azione revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Banca Popolare di Vicenza entro il termine prescrizionale di cinque anni dalla data del fallimento;

3)             il ritardo nel promuovere azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci e azione revocatoria contro Factorit e comunque l’inopportunità di tali azioni;

Alle osservazioni mosse il curatore replicava con dichiarazioni verbalizzate all’udienza del 12.11.04 e con nota depositata in data 10.11.04 (doc. 1 fasc. M.).

Alla citata udienza di rinvio del 12.11.04, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo sulla approvazione del conto della gestione, il rendiconto non veniva approvato e il GD fissava l’udienza del 15.02.05 per l’inizio del giudizio ex art. 116 l.f..

Il curatore nella comparsa di costituzione depositata il 15.02.05 introduceva due eccezioni di rito preliminari: la mancata legittimazione del P., quale direttore generale della società fallita, a proporre contestazioni al rendiconto in quanto soggetto diverso da quelli menzionati nel 2°comma dell’art. 116 l.f. e la mancata costituzione in giudizio del creditore B. srl (rappresentata dal P.). Nel merito venivano contestati gli addebiti formulati.

Con la memoria ex art. 180 cpc l’attore introduceva l’ ulteriore domanda di condanna del curatore al risarcimento del danno provocato ai creditori la cui ammissibilità nel giudizio di rendiconto veniva tempestivamente contestata dalla controparte.

Seguiva la trattazione della causa e, all’udienza del 22.09.05 fissata per l’esame delle istanze istruttorie,il difensore del P. chiedeva altresì che il Tribunale pronunciasse la revoca del curatore ex art. 37 l.f.

Sulle istanze istruttorie provvedeva il GI  con ordinanza 13.10.05 all’esito della quale e conclusa l’istruzione probatoria, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 12.01.06 sulle conclusioni in epigrafe trascritte. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1) Sulla eccezione di mancata costituzione della società B. srl.

Il giudizio che segue la mancata approvazione consensuale del rendiconto del curatore, disciplinato dall’art. 116 l.f., è caratterizzato da una fase introduttiva pre-contenziosa.

La dottrina ha rilevato che, nel giudizio di rendiconto, l’atto introduttivo della lite é costituito dal permanere della contestazione (effettuata dai creditori o dal nuovo curatore) sorta durante l’udienza di discussione avanti il GD. Da ciò il corollario -che pare condiviso da entrambe le parti- secondo cui già le dichiarazioni rese in udienza concretano la vocatio in ius e pertanto il mandato alle liti può essere validamente apposto in calce al suddetto verbale.

Nel caso di specie Paolo P. ha dato mandato agli avv.ti poi costituitisi con procura in calce alla copia del verbale d’udienza 12.11.04 .

Il mancato riferimento nel testo della procura alla società B. srl; la sottoscrizione apposta da Paolo P. senza spendita del nome della società B. srl; l’utilizzo della prima persona singolare del pronome possessivo indicato nella procura(delego a rappresentarmi) sono gli argomenti letterali valorizzati dal convenuto a sostegno dell’eccezione di inesistenza della procura conferita da B. srl.

Corollario del mancato conferimento della difesa è, secondo il curatore, la nullità degli atti compiuti dai difensori e l’abbandono da parte di B. srl delle osservazioni formulate nella sede pre-contenziosa del presente giudizio.

Viene altresì ritenuta incompatibile con la costituzione di B. srl la circostanza che la causa sia stata iscritta a ruolo dal P. e non dalla società insinuata al passivo.

Alle argomentazioni che precedono, la difesa del P. oppone una interpretazione che valorizza il collegamento tra il verbale del 12.11.04 contenente l’edictio actionis in cui il P. si qualifica anche come liquidatore di B. srl e la procura in calce allo stesso che fa riferimento alla procedura introdotta con le contestazioni formulate anche da B. srl per sostenere l’avvenuto conferimento del mandato ai difensori da parte di entrambi i soggetti autori delle contestazioni.

Ritiene il Collegio che l’eccezione sia fondata.

La procura apposta in calce al verbale 12.11.04 è sottoscritta dal P., non contiene la spendita del nome della società B. srl e utilizza espressioni che paiono riferite alla persona fisica del firmatario e non ad un soggetto collettivo.

A ciò si aggiunge il rilievo che, agendo il P. nella duplice veste di persona fisica e di legale rappresentante di B. srl, egli a maggior ragione avrebbe dovuto esplicitare nel mandato al difensore la posizione assunta per escludere incertezze sull’identificazione delle parti in causa.

Si ritiene applicabile al caso di specie il principio enunciato in relazione all’art. 163 cpc secondo cui i requisiti essenziali dell’atto di citazione devono essere individuati direttamente da tale atto, autonomamente considerato senza che sia possibile fare riferimento al contenuto di altri atti del procedimento (Cass. n.4951/1999).

Tale principio adattato al giudizio di rendiconto richiede che l’atto che determina l’incardinamento della lite (cioè la contestazione in udienza e la costituzione nella fase contenziosa) debba individuare senza incertezze le parti in causa.

Viceversa nel caso di specie la procura è stata apposta in un momento successivo alla contestazione in udienza delle osservazioni; nel primo atto di costituzione in giudizio non è stata conferita procura da parte della società e la mancata corrispondenza tra le parti che hanno svolto le osservazioni e partecipato all’udienza e quella che ha conferito il mandato genera quantomeno incertezza sulla parte che agisce in giudizio.

2) Difetto di legittimazione attiva in capo all’attore Paolo P..

3) Potere ufficioso di esame del rendiconto da parte del Tribunale.

4) Regolarità formale e sostanziale del rendiconto.

Non é controverso nella presente causa che il procedimento di rendiconto disciplinato dall’art. 116 L.F. assolva alla funzione di verificare l’attività di amministrazione del patrimonio del fallito sotto il profilo della legittimità ed opportunità dell’opera prestata dal curatore.

Ciò significa che il giudizio instauratosi deve avere ad oggetto non soltanto gli eventuali errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio adottati, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso (Cass. n.10028/1997, Cass. n.3696/2000; Cass. n. 13274/2000).

Va in questa sede ribadito il principio in base al quale al curatore è richiesta una diligenza superiore a quella del buon padre di famiglia cioè una diligenza qualificata in considerazione delle conoscenze tecniche possedute e del rilievo dell’incarico assunto.

OMESSA PROPOSIZIONE DI RICORSO TRIBUTARIO

Dall’esame degli atti del presente giudizio risulta che, a seguito di verifiche della G.d.F. riportate nel verbale di accertamento 05.06.1991 venne rilevato che la società S.O.C.O.A. SPA nell’anno 1988 aveva contabilizzato costi inesistenti per vecchie lire 503.352.400; veniva quindi accertato un maggior reddito imponibile a cui corrispondeva l’obbligo di versare per IRPEG, ILOR, relativi interessi e sanzioni la somma complessiva di vecchie lire 589.049.342.

Il citato verbale di accertamento, notificato al curatore in data … non veniva impugnato e in data 11.02.1992 il Concessionario del servizio di Riscossione Tributi di Napoli insinuava il credito ex art. 101 l.f. e veniva ammesso allo stato passivo in data 22.05.1992.

Risulta documentato che l’avviso di accertamento venne preceduto dalla formulazione di un “processo verbale di constatazione” redatto dalla G.d.F. alla presenza del curatore nel quale, con riferimento agli accertati costi fittiziamente contabilizzati veniva indicato che per la somma di vecchie lire 344.651.000 non esisterebbe la prova certa della falsità delle fatture.

Risulta inoltre che il curatore propose un ricorso tributario contro un avviso di accertamento di mancato pagamento di IVA… relativa all’esercizio 1988 e avente come presupposto le stesse fatture e che tale ricorso venne accolto.

Sembra pertanto che il curatore fosse a conoscenza prima di ricevere la notifica dell’avviso di accertamento del dubbio evidenziato nel verbale della G.d.F. sulla falsità di alcuni dei costi ritenuti invece inesistenti nel verbale non impugnato.

Nella relazione ex art.33 l.f. depositata il 15.01.1991 si legge che, all’esito degli accertamenti condotti dal curatore, l’esercizio 1988 opportunamente rettificato avrebbe chiuso in perdita e non in utile il che conferma per altro verso l’inesistenza di redditi non dichiarati tali da costituire il presupposto delle imposte accertate con il verbale del 1991.

A prescindere dalla valutazione sulla fondatezza o meno dell’eventuale ricorso tributario, rileva in  conclusione il Tribunale che, quantomeno dalle comunicazioni scritte intercorse fra curatore e GD, non vennero forniti in modo completo le informazioni necessarie per valutare l’opportunità di promuovere il ricorso tributario.

La prima difesa del curatore è quella di aver operato in modo conforme all’autorizzazione ricevuta dal GD in data… Viene riportato un orientamento giurisprudenziale secondo cui  gli atti del curatore autorizzati dagli organi della procedura non possono formare oggetto di contestazione.

Ma se o l’informazione al GD è stata carente o lo stesso curatore non aveva attentamente verificato il verbale di constatazione???

La seconda è che invece il GD venne informato oralmente di quello che il curatore all’epoca sapeva e valutati anche i costi del ricorso tributario ritenne opportuno non impugnare l’avviso di accertamento.

REVOCATORIA BPV

Ciò comporta che il curatore diligente debba saper estrapolare le informazioni emergenti dai dati contabili in suo possesso anche in mancanza di segnalazione e debba organizzare il proprio lavoro (eventualmente servendosi di collaboratori) in modo da salvaguardare gli interessi dei creditori in qualunque periodo dell’anno e indipendentemente dai diversi impegni.

Ne deriva quindi che il ritardo del curatore nell’informare il GD e l’omissione nel proporre l’esercizio di azioni e diritti spettanti al fallimento integri quantomeno un comportamento non diligente del curatore che, valutato ex post, pare di gravità tale da comportare la mancata approvazione del rendiconto.

La vicenda sopra riportata rappresenta la più grave conseguenza della violazione da parte del curatore dell’obbligo di tenere informato il GD sulle notizie apprese nella gestione dell’incarico, ma il complessivo atteggiamento superficiale del curatore revocato e di scarsa collaborazione con il GD emerge anche dalle ulteriori circostanze di seguito riportate:

a)             il deposito della prima relazione illustrativa della vicenda del capannone industriale dopo circa quattro anni (4.10.99) e dopo svariati mesi dal deposito della perizia sul capannone da parte del geom. Masiero ed al deposito di un parere legale..3.11.98;

b)             il deposito dei chiarimenti richiesti dal GD in data 15.10.99 a quasi un anno di distanza (28.09.2000);

E’ ben vero che, sulla base dei dati acquisiti non vi è prova che se il curatore avesse diligentemente operato, l’esito delle azioni recuperatorie dei beni o risarcitorie, consentendo così un maggior realizzo per i creditori.

Va peraltro messo in luce che, nel giudizio in esame, non si discute di una responsabilità patrimoniale del curatore revocato, ma si esamina la correttezza del suo operato secondo la diligenza richiesta al professionista che ricopra l’incarico di curatore e quindi gli elementi considerati dal Tribunale, vagliati nel loro insieme, assumono rilevanza nel complessivo giudizio sulla diligenza espletata dal curatore e sulla idoneità del rendiconto presentato a chiarire le modalità e i risultati della gestione del fallimento.

Non riveste quindi alcun rilievo il fatto che l’omessa presentazione del ricorso tributario non abbia arrecato danno alla massa perché il credito per ILOR e IRPEG ammesso non è stato comunque pagato.

Al fine di comprendere e valutare l’andamento della gestione del curatore, assume particolare importanza il contenuto di tutte le relazioni peridiche, dirette a fornire informazioni che consentano al GD di effettuare un controllo e sulla condotta del fallito e sulla gestione del curatore. Tali informazioni sono mancate o sono state fornite con notevole ritardo e il conto della gestione presentato (doc. 3 fasc. attoreo) manca di tutta la parte descrittiva dell’attività del curatore nella gestione del patrimonio dei falliti che non consente né di far luce sulle contestazioni emerse né di accertare la diligenza espletata.
Per converso, la mancanza delle informazioni integra una negligenza di chi è obbligato a fornirle che, ad avviso del Collegio, non consente l’approvazione del rendiconto perché il GD, salvo che per la vicenda relativa al capannone industriale, non è stato messo nelle condizioni di valutare né il comportamento del fallito (e quindi nel caso di specie l’eventuale revocabilità della vendita dei beni mancanti dall’inventario o la responsabilità penale e civile per la loro distrazione) né il comportamento del curatore.

Le spese di lite sono consequenziali alla soccombenza e verranno rifuse dal convenuto nell’ importo indicato in dispositivo. 

PQM 

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.108 R.G. 2002, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattese, così decide:

NON APPROVA

Il conto della gestione depositato il dal curatore del fallimento Arredamenti F.lli Ferrari snc, dott. P.Z., in data 13.02.2001.

CONDANNA

La parte convenuta a rifondere all’attrice le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 5.910,64 di cui € 410,64 per spese, € 1.500 per diritti ed € 4.000 per onorari.

Vicenza, così deciso il 12.6.2006.

IL GIUDICE EST. (dott. V. Zancan)                 

IL PRESIDENTE   (dott. G. Bozza)