Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1060 - pubb. 17/12/2007

Privilegio della coop. agricola e attività di trasformazione

Tribunale Vicenza, 27 Settembre 2007. Est. Limitone.


Fallimento – Insinuazione tardiva – Privilegio – Cooperativa agricola – Compravendita di vino – Non spettanza (art. 2751-bis n. 5-bis c.c.).



Non ha diritto al privilegio spettante alle cooperative agricole l’ente che non svolga neppure in parte attività agricola, cioè di trasformazione del prodotto, e si limiti invece a commercializzare il prodotto agricolo finito conferito dai soci. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 24 novembre 2004 e notificato il 10 gennaio 2005, la CAVIRO scarl presentava istanza di insinuazione tardiva nel passivo del Fallimento CEDIBE srl, esponendo: di avere fornito merce alla società fallita, senza essere stata pagata per € 43.318,02, maturando interessi dalla scadenza delle fatture fino alla dichiarazione di fallimento per € 1.261,77; di avere diritto al privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 5-bis c.c.

Il Fallimento restava contumace.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni il 17.5.2007, veniva in tale udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 16.7.2007 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 20.9.2007 per le repliche eventuali. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La domanda è infondata quanto al privilegio.

Il credito della ricorrente è provato dalle fatture e dalle relative bolle di accompagnamento prodotte, oltre che dal riscontro dell’estratto notarile del Registro delle fatture di vendita, nel quale sono annotate le fatture rimaste insolute.

D’altro canto, nel corso del processo, il Curatore non ha mai contestato il debito nell’an, quanto la sua eventuale collocazione in privilegio, in ragione della natura del soggetto istante.

A tale ultimo proposito, deve escludersi, in base agli atti di causa, la natura di cooperativa agricola della ricorrente, in quanto, oltre alla indispensabile (ma non sufficiente) attestazione prefettizia, non possiede i requisiti necessari al riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 5-bis c.c.

A questo proposito rilevano, principalmente, la natura dei beni conferiti (vino) ed il tipo di attività posto in essere dalla Cooperativa avente per oggetto i beni conferiti (confezionamento e vendita), squisitamente industriale e commerciale.

Si deve, in primo luogo, ribadire che non è sufficiente, per affermare la natura privilegiata del credito, l’aspetto formale dell’iscrizione del creditore nell’apposita sezione del Registro prefettizio delle cooperative.

L’iscrizione nel Registro prefettizio delle Cooperative, analogamente a quanto avviene in tema di imprese artigiane, è, infatti, ritenuta per giurisprudenza consolidata (Cass. 3 novembre 2000 n. 14365, Cass. 27 marzo 1995 n. 3592; Trib. Roma 11 novembre 1999), non vincolante per il giudice ai fini dell’accertamento della natura dell’ente, ma solo un presupposto per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore di tali categorie di imprese.

L’iscrizione al Registro prefettizio ha dunque valore di presunzione semplice, e non già natura costitutiva, con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento del privilegio, è sempre necessario l’ulteriore positivo riscontro della coesistenza di tutti i requisiti di legge per la qualificazione dell’impresa come cooperativa agricola.

I requisiti che debbono sussistere perché una cooperativa agricola sia ammessa al beneficio in esame sono correlati alla intrinseca natura della attività svolta dalla cooperativa (che deve essere prevalentemente agricola), senza avere riguardo alle dimensioni dell’ente.

Quest’orientamento, cui si ritiene di aderire, trova un fondamento nella ratio dell’art. 2751-bis c.c. che è quella di riconoscere collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti da prestazione di attività lavorativa e, coerentemente con tale premessa, di escludere il beneficio laddove i soggetti richiedenti operino con finalità commerciali o industriali, realizzate tramite investimenti in capitale, o esercizio di attività di carattere commerciale o finanziario.

La conferma della ratio dell’art. 2751-bis c.c. si ravvisa anche nella pronuncia della Corte Costituzionale 7 gennaio 2000 n. 14365 in tema di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis n. 3 e 2777 c.c. nella quale è stato affermato che: “la ratio dell’intero articolo 2751-bis c.c. è quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e perciò destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore”.

Il principio ribadito dalla Corte Cost. va esteso a tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 2751-bis c.c., e comporta che il privilegio in esame si riconosca soltanto ai crediti di quelle cooperative che rappresentano il corrispettivo o la remunerazione di un’attività lavorativa coerente con quella svolta dai loro soci (agricoltori o cooperative di agricoltori), e che non abbia esclusivamente caratteristiche di tipo industriale o commerciale oppure, qualora la cooperativa operi anche a vantaggio di terzi svolgendo attività commerciale o finanziaria, nei casi in cui l’investimento nelle attività diverse da quelle svolte dai soci presenti caratteristiche non prevalenti sulla gestione caratteristica.

Ad avviso del Collegio, laddove – come nel caso dell’artigiano che beneficia del medesimo privilegio previsto dal n. 5 dell’art. 2751-bis c.c. - viene richiesta una valutazione di tipo sostanziale diretta ad accertare non solo la fonte del credito, ma anche la caratteristica prevalente del lavoro, l’accertamento della natura agricola della cooperativa non può prescindere dall’esame del modello organizzativo scelto dalla cooperativa stessa per lo svolgimento delle proprie attività e dall’incidenza che gli investimenti, anche capitali o finanziari, nelle diverse tipologie di attività esercitate, possiedono sui risultati reddituali complessivi.

La conclusione cui il Collegio è pervenuto non vuole negare la possibilità che cooperative di rilevanti dimensioni possano godere del privilegio.

Si ritiene piuttosto di dover verificare la intrinseca natura dell’attività della Cooperativa rispetto all’attività dei soci conferenti.

Fatte tali premesse, dall’esame degli atti prodotti emerge che la Cooperativa CAVIRO ha per oggetto sociale caratteristico numerose attività, nessuna delle quali è riconducibile essenzialmente all’attività agricola.

Tra le attività esercitate dalla Cooperativa quella che assume rilievo preponderante è di natura squisitamente industriale e commerciale, in quanto confeziona o imbottiglia il vino conferito dai soci e lo colloca sul mercato, senza alcun ritorno diretto a vantaggio dei soci medesimi, ai quali va soltanto il corrispettivo della vendita del bene conferito.

Il credito insinuato trae origine proprio dalla vendita di vino, in confezione o bottiglia, alla ditta fallita.

Dal punto di vista del processo produttivo, si osserva che la CAVIRO scarl acquista il vino dalle Cooperative conferenti, le quali trasformano l’uva conferita dai soci produttori.

Quindi, essa acquista il vino sfuso e rivende il vino confezionato o imbottigliato.

Si tratta di attività che, se posta in essere dall’imprenditore agricolo, non determina il venir meno della sua qualità, in quanto attività connessa ai sensi dell’art. 2135, commi 1 e 3, c.c., ove la connessione è data dal fatto che a porre in essere l’attività in sé non agricola sia il “medesimo imprenditore agricolo” eventualmente anche mediante “l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.

Ne consegue che la caratteristica agricola dell’attività produttiva connessa non sussiste quando l’attività commerciale o industriale è posta in essere da un soggetto il quale non completa il ciclo produttivo agricolo, che si esaurisce con la produzione del vino da parte di una Cooperativa conferente, e invece realizza un ciclo produttivo autonomo e distinto che inizia con l’acquisto del bene agricolo in sé finito (il vino) e si completa con il suo confezionamento e la vendita.

Il vino, infatti, è già, dal punto di vista biologico, ed anche economico, un prodotto finito, suscettibile ex se di autonoma commercializzazione, né i soggetti che lo commercializzano acquistano per ciò solo qualità di agricoltori o cooperative di agricoltori.

Coerente con tale conclusione è, d’altronde, anche quella giurisprudenza di legittimità secondo  la quale il privilegio spetta alla Cooperativa in ragione della tutela del fenomeno cooperativistico, a prescindere quindi dalle dimensioni aziendali e dalla prevalenza del fattore lavoro dei soci sugli altri fattori di produzione, senza però giungere a sostenere che l’attività del soggetto che aspira al privilegio non debba essere un completamento del ciclo produttivo biologico (v. Cass. 29 marzo 2001 n. 4585, in cui si tratta di una Cooperativa che svolgeva attività di macellazione di animali e di successiva commercializzazione del prodotto, mentre la CAVIRO compra il vino già fatto, e non trasforma l’uva in vino per poi venderlo).

L’attività di macellazione e vendita, invero, così come quella di vinificazione e vendita, costituisce “il risultato conclusivo del processo di lavorazione e trasformazione delle carni conferite dalle consorziate società cooperative agricole” (Cass. 4585/2001 cit.), ma lo stesso non può dirsi per l’attività di acquisto e rivendita del prodotto finito (carne, vino) già trasformato e suscettibile ex se di autonoma commercializzazione.

Si ritiene, pertanto, che l’organizzazione imprenditoriale della Cooperativa esuli del tutto dal completamento del processo produttivo agricolo, e sia caratterizzata da attività di carattere squisitamente industriale e commerciale, collocando la Cooperativa nell’ambito delle imprese con mere finalità speculative.

Per la verità, in nessuno dei casi previsti dall’art. 2751-bis n. 5-bis si può prescindere dalla ratio informativa del privilegio, che attiene alla tutela del lavoro, anche se attuato in forma cooperativa, e non della cooperazione snaturata (o semplicemente fraintesa) in attività commerciale o industriale.

La questione della spettanza del privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis n. 5-bis deve essere, in definitiva, affrontata muovendo dalla genesi della postilla del n. 5-bis al n. 5 dell’art. 2751-bis, introdotta dall’art. 18 n. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, la cui ratio è chiaramente spiegata nella proposta di legge di iniziativa parlamentare del 2 luglio 1993 (al n. 2868/93 C), sfociata nella legge 18 gennaio 1994 n. 44, la quale ha stabilito l’efficacia retroattiva della norma istitutiva del privilegio.

Quest’ultimo, spiega il proponente, era stato introdotto esplicitamente poiché erano sorti dubbi interpretativi in ordine alla sua spettanza in base al n. 5 dell’art. 2751-bis, per il fatto che i soci delle cooperative agricole non prestavano alcuna attività lavorativa all’interno delle cooperative, come invece i soci delle cooperative di produzione e lavoro, limitandosi a conferire il prodotto da trasformare, concludendo che <sul presupposto delle identiche motivazioni di tutela del lavoro svolto in forma di cooperativa (..)>> (a chiaro testo non fare oscura glossa).

In altre parole, il Legislatore ha voluto chiarire expressis verbis ciò che doveva reputarsi implicito già nella lettura del n. 5 dell’art. 2751-bis, ponendo rimedio alla interpretazione fondata sul dato letterale che escludeva dal privilegio gli enti nei quali il socio non conferisse direttamente attività lavorativa.

Trattandosi di norma di chiarimento, quindi, non le si può attribuire l’effetto di stravolgere completamente il sistema dei privilegi previsti da quell’articolo riconoscendo la preferenza ad enti in cui la prestazione lavorativa dei soci non abbia alcuna rilevanza, neppure indiretta, cioè ad enti commerciali o industriali.

D’altronde, la legge non preclude alle società cooperative — oltre alla gestione a favore dei soci — di svolgere pure attività produttive autonome nei confronti dei terzi, in tal caso però snaturandosi la finalità mutualistica, e operando la cooperativa in modo sostanzialmente non difforme da qualunque altra impresa collettiva.

Nel riconoscere la matrice interpretativa dal n. 5 dell’art. 2751-bis c.c. del suo n. 5-bis, il Legislatore ha voluto che il privilegio ridondasse a favore dei soci delle cooperative agricole, attraverso l’attribuzione del medesimo a quegli enti (le stesse cooperative ed i loro consorzi) nei quali, in ultima analisi, finiva per confluire il risultato del loro lavoro, cioè i prodotti agricoli, con ciò superando i dubbi nascenti dal fatto che tali soci non conferivano direttamente il loro lavoro come nelle cooperative di cui al n. 5.

In realtà, a ben guardare, anche nelle cooperative agricole è rilevante l’elemento del lavoro dei soci, poiché questi, pur non conferendo direttamente lavoro, conferiscono ciò che al lavoro è intimamente connesso, cioè il suo risultato.

In tal modo, può dirsi che il conferimento di lavoro è solo indiretto, ma ciò non elimina il dato di comunanza interpretativa tra il n. 5-bis ed il n. 5 dell’art. 2751-bis c.c., sulla base del quale la stessa giurisprudenza (vedi Cass. 10 luglio 1998 n. 6704, Fall. n. 6/1999, 599) che sembrerebbe non attribuire alcuna rilevanza all’elemento lavorativo in realtà afferma a chiare lettere che <la cui comune caratteristica è quella di produrre beni con il lavoro personale — prescindendo dalla considerazione che alla formazione del prezzo dei prodotti concorrono anche altri fattori della produzione, quali la terra, i macchinari, etc.>> e che il fine della norma è quello di <>, cosicché può all’evidenza sostenersi che il rilievo che la Corte di Cassazione vuole dare alla norma è di tutela del lavoro indirettamente confluito nella cooperativa, anche se non caratterizzato dalla prestazione diretta del socio (e senza che rilevi il concorso di altri fattori di produzione), in armonia con la struttura ed i connotati propri del fenomeno cooperativistico, in cui il socio realizza il fine produttivo affidando alcune fasi del processo economico ad un organismo collettivo, formato da altri soggetti con le sue stesse caratteristiche.

Ciò che avviene, infatti, nelle cooperative agricole è che il socio conferisce beni perché essi  siano trasformati (latte in formaggi, uva in vino, frutta in conserve) dall’ente collettivo, anziché provvedervi direttamente, con risparmio di spese ed incremento di utili.

La legge del 1992 ha voluto parificare in modo espresso il trattamento ai fini del privilegio dei crediti degli agricoltori singoli (i coltivatori diretti di cui al n. 4) con i crediti di agricoltori riuniti in cooperative, essendo in dubbio che già rientrassero nel n. 5 dell’art. 2751 -bis c.c., senza voler stravolgere la ratio della norma.

Il rilievo dato dagli interpreti alla tutela del fenomeno cooperativistico, infatti, non è per nulla incompatibile con l’oggetto di generale tutela della norma che è il lavoro, poiché anche nelle cooperative, come si è detto, deve essere significativa la prestazione del socio attraverso il conferimento del suo prodotto.

Tale interpretazione non solo sembra essere più coerente con tutto l’impianto dell’art. 2751-bis c.c., ma anche con il sistema generale dei privilegi, non essendo altrimenti giustificabile il motivo della preferenza accordata a enormi enti commerciali o industriali a scapito dei piccoli commercianti ed altri produttori di beni o servizi (che non hanno alcun privilegio).

Ed invero non può certo farsi confusione tra il fenomeno cooperativistico, che implica l’apporto di lavoro o di risorse comunque provenienti dai soci e ridondanti a loro vantaggio, con l’apporto di beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, la cui definizione è data dall’art. 2247 c.c. al fenomeno societario non cooperativo, laddove nel primo caso i beni o le energie lavorative utilizzati nel processo produttivo provengono esclusivamente dai soci, che li offrono direttamente ai terzi per trarne maggior guadagno attraverso l’eliminazione del profitto dell’intermediario, mentre nel secondo caso i beni o i servizi utilizzati nel processo produttivo provengono normalmente dall’acquisto da terzi e sono destinati alla rivendita (previa la loro eventuale trasformazione).

Opinare diversamente significherebbe che in ogni riparto di procedura esecutiva verrebbero pagati con preferenza i crediti di enti commerciali o industriali, con il mero nomen della cooperativa, senza che nella sostanza vi sia nulla del fenomeno cooperativistico, a danno di altri creditori con non minori diritti.

Il riscontro positivo di ciò viene anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, pur non ponendo nella dovuta evidenza che l’art. 2751-bis n. 5-bis c.c. non prescinde dalla tutela del lavoro, sia pure considerato in forma mediata, in ogni caso ritiene che la collocazione del privilegio de quo sia la stessa di quella dei nn. 4 e 5 dell’art. 2751-bis c.c., come stabilisce l’art. 2777 co. 2 lett. c) c.c., attesa l’<> (Cass. 10 luglio 1998 n. 6704, cit.) con ciò riconoscendone l’identità di ratio, altrimenti avrebbe optato necessariamente per la posposizione del privilegio del n. 5-bis rispetto agli altri, in ragione dell’ipotetica diversità di ratio: non ha senso, infatti, affermare che le due ipotesi sono affini e hanno la stessa collocazione, se poi si prescinde, nell’interpretarne una, dal significato generale della norma in cui le due ipotesi sono contenute.

E ulteriori coerenti conferme vengono da tutte quelle pronunce che richiedono come elemento essenziale per il riconoscimento del privilegio la provenienza dai soci (e non da terzi) dei beni (eventualmente trasformati) dalla vendita dei quali è nato il credito (si veda Cass. 15 dicembre 1994 n. 10741; Cass. 25 agosto 1998 n. 8421; Cass. 27 novembre 1998 n. 12054, Fall. n. 10/1999, 1107).

La stessa sede sistematica del nuovo 5-bis, del resto, induce a ritenere che il Legislatore volesse principalmente tutelare ed incentivare il fenomeno cooperativo (quale espressione indiretta del lavoro dei singoli), piuttosto che rafforzare la tutela della prestazione lavorativa resa direttamente all’ interno di fenomeni cooperativi.

Infatti, anche sotto tale profilo risulta la giustificazione del privilegio  per le sole e vere cooperative agricole e relativi consorzi, poiché la attività di trasformazione di per sé non snatura la qualificazione di agricola dell’attività principale svolta dagli stessi agricoltori per il tramite della cooperativa, che altro non fa che realizzare (con minori costi e maggior guadagni) la stessa attività di trasformazione dei prodotti agricoli che avrebbe compiuto il socio da solo (in tal caso godendo del privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis n. 4 c.c.), da cui la necessità che l’attività dell’ente associativo sia pur sempre collegata alla primaria attività dei produttori associati, secondo quanto dispone la norma di cui all’art. 2135 c.c., ossia si tratti di attività agricola o ad essa connessa (cfr. Trib. Grosseto 18 settembre 1999, Fall. n. 1/2000, 113).

D’altronde, lo stesso agricoltore individuale che privilegiasse nella propria attività d’impresa la compera per rivendere rispetto alla produzione di beni in proprio perderebbe le caratteristiche di agricoltore e diverrebbe imprenditore commerciale, con ogni conseguenza in ordine alla fallibilità ed al privilegio dei suoi crediti.

In tal caso, non vi è più alcuna ragione della tutela legislativa offerta dall’art. 2751-bis c.c., la cui applicazione a sproposito darebbe luogo a seri dubbi di incostituzionalità, in quanto la tutela del lavoro in forma cooperativa si attua solo attraverso la tutela del credito che sorge dai prodotti dei soci, altrimenti offrendosi tutela gratuita a società commerciali.

Infine, neppure è stata prodotta la prova che i soci della Cooperativa CAVIRO sono a loro volta cooperative agricole, che potrebbe essere agevolmente fornita con i bilanci degli associati, dai quali emerga la prevalenza dei conferimenti dei soci sugli acquisti dai terzi.

Il privilegio richiesto non può essere quindi riconosciuto.

La domanda deve pertanto essere rigettata.

Nulla sulle spese, attesa la non costituzione del Curatore. 

P.  Q.  M. 

Il Tribunale, in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

ammette al passivo del Fallimento CEDIBE srl, in chirografo, il credito di CAVIRO scarl di € 43.318,02 per capitale ed € 1.261,77 per interessi.

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 27.9.2007.