Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1057 - pubb. 23/01/2008

Trasformazione di srl in spa ed estinzione del pegno sulle quote

Tribunale Vicenza, 24 Maggio 2007. Est. Limitone.


Fallimento – Pegno sulle quote di una srl – Trasformazione in spa – Rinnovazione di formalità costitutive sulle azioni – Necessità – Omissione – Estinzione della garanzia (artt. 2024, 2026, 2479 prev., 2787 c.c. e art. 3 R.D. n. 239 del 1942).



All’atto della trasformazione della srl in spa si estingue il pegno sulle quote che non sia stato rinnovato con le dovute formalità anche sui titoli azionari. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 16 maggio 2003 e notificato il 6 giugno 2003, la Banca Arner S.A. di Lugano esponeva: di avere concesso un finanziamento alla A. COSTA spa in bonis con contratto stipulato il 24.2.2001 per £. 2.100.000.000, somma erogata il 26.4.2001, al tasso convenzionale pari all’Euribor a tre mesi + 2 punti percentuali + altri 2 punti percentuali in caso di omesso o ritardato pagamento alle scadenze pattuite; che la fallita si era anche impegnata a costituire in pegno a garanzia della puntuale restituzione del finanziamento la propria partecipazione alla Cosmo srl; che la garanzia è stata costituita il 24.4.2001; che l’intero importo non è stato ancora restituito; di essersi insinuata al passivo del Fallimento essendovi ammessa solo in via chirografaria, con esclusione della prelazione pignoratizia per l’inopponibilità del pegno ex art. 1997 c.c., escludendo anche gli interessi maturati dopo la sentenza di fallimento; di proporre perciò opposizione insistendo nelle proprie pretese.

Si costituiva il Fallimento, chiedendo il rigetto dell’opposizione, e, in via riconvenzionale subordinata, la revoca del contratto di pegno ai sensi dell’art. 67, co. 2 e co. 1 n. 4, l.f.; in particolare, si osservava che in occasione della trasformazione della fallita A. Costa da srl a spa non erano state osservate le formalità occorrenti per rendere opponibile il pegno ai terzi, in quanto non era stato ricostituito il vincolo sui nuovi titoli azionari emessi dalla società trasformata, né sussistevano nella specie le caratteristiche del pegno rotativo, mancando il patto di rotatività, sì che doveva ritenersi estinta la garanzia; e che in ogni caso la garanzia era revocabile ed inefficace nei confronti del Fallimento.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni il 15.2.2007, veniva in tale udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 16.4.2007 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 7.5.2007 per le repliche eventuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata.

La società A. COSTA spa ha costituito in pegno in favore della Banca Arner S.A. le proprie quote di partecipazione nella società COSMO srl, nel rispetto delle modalità procedurali e di forma in allora richieste (costituzione con atto pubblico, deposito e iscrizione nel Registro delle Imprese, annotazione sul libro soci della COSMO srl).

Nel frattempo, prima del fallimento della A. COSTA spa, la COSMO srl si è trasformata in spa, il valore delle quote è stato trasferito su azioni, ma il pegno non è stato rinnovato con le necessarie formalità costitutive sulle azioni.

Essenzialmente, si tratta di stabilire quale sia la sorte della garanzia dopo la trasformazione della società le cui quote sono state date in pegno e se, dopo la trasformazione, il pegno sia ancora opponibile nei confronti dei terzi, fermo restando che il Fallimento è pacificamente terzo in ordine a tutte le vicende che riguardano la società fallita, specie, come è il caso, in materia di formazione dello stato passivo, salvo che il curatore subentri in prima persona nei rapporti ancora pendenti.

Occorre muovere, a monte, dai requisiti che la legge richiede per la valida costituzione della garanzia pignoratizia su azioni, posto che con la trasformazione dell’ente da srl in spa, e per suo effetto, il pegno sulle quote si è estinto, per il venir meno del sostrato stesso (la quota) su cui incideva la garanzia.

Si doveva dunque rinnovare la costituzione del pegno sui nuovi titoli, affatto diversi dai titoli precedenti, e con diverse regole circolatorie e di vincolo pignoratizio.

Infatti, la costituzione del pegno sulle quote avviene mediante atto scritto avente data certa, con sufficiente indicazione del credito e della cosa oggetto della garanzia (art. 2787, co. 3, c.c.), occorrono altresì il deposito e l’iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2479, co. 4, c.c.) e la successiva iscrizione nel libro soci della srl (art. 2479, co. 3, c.c.).

La costituzione del pegno sulle azioni della spa deve avvenire invece mediante annotazione del vincolo sul titolo e nel libro soci (v. art. 2024 c.c.), senza che occorra la consegna al creditore pignoratizio, oppure mediante girata del titolo con la clausola “in garanzia” od altra equivalente (v. art. 2026 c.c. e art. 3 R.D. n. 239 del 1942).

Inoltre, anche per le azioni, occorre che sia rispettato il disposto dell’art. 2787, co. 3, c.c., e cioè la costituzione con atto scritto avente data certa, e con sufficiente indicazione del credito e della cosa oggetto della garanzia (cfr. Cass. 7 giugno 1999 n. 5562).

Nulla di ciò all’atto della trasformazione della srl in spa, poiché, come anche l’opponente ha ammesso nel ricorso, gli amministratori della spa non hanno provveduto neppure ad annotare il pegno sulle azioni, sicché la garanzia, ancor prima che essere inopponibile al fallimento, non è neppure sorta, per mancato suo rinnovamento.

Infatti, il certificato azionario relativo a n. 1.085.000 azioni che dovrebbe rappresentare il pegno non porta alcuna annotazione del vincolo, è nel possesso del Fallimento e non del creditore che si afferma pignoratizio, manca inoltre qualsiasi annotazione nel libro soci della spa a favore della Banca opponente.

Dalla mancanza della scrittura con data certa, del possesso del titolo e dell’annotazione nel libro soci deriva l’inesistenza del pegno, prima ancora che la sua inopponibilità ai terzi, ed il rigetto dell’opposizione.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza.

P.  Q.  M.

Il Tribunale, in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

rigetta l’opposizione allo stato passivo del Fallimento A. COSTA spa in liquidazione, proposta dalla Banca Arner S.A. con ricorso depositato il 16.5.2003 e notificato il 6.6.2003;

condanna la Banca Arner S.A. al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento  A. COSTA spa in liquidazione, che liquida in complessivi € 24.660,00, € 2.740,00 per spese generali, € 6.079,00 per diritti ed € 15.841,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%).

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 24.5.2007.