Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10509 - pubb. 05/06/2014

Pagamento di parte del debito dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e decisione della causa di opposizione

Tribunale Cremona, 09 Agosto 2010. Est. Milesi.


Opposizione decreto ingiuntivo - Pagamento di parte del debito dopo l'emissione del decreto monitorio - Decisione del giudizio di opposizione - Revoca del decreto - Esclusione - Conferma



In caso di pagamento da parte dell’opponente di parte del debito dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, poiché è la stessa legge (art. 653, comma 2, c.p.c.) ad indicare nella sentenza il titolo esecutivo utile ai fini dell’esecuzione e, dunque, non possono sorgere dubbi su quale sia lo strumento su cui fondare una eventuale esecuzione, all’esito del giudizio di opposizione non va revocato il decreto ingiuntivo opposto ma va confermato, anche per salvaguardare le spese della fase monitoria che, in caso di revoca del decreto, verrebbero sostanzialmente perse dal ricorrente per una causa successiva ed indipendente dalla propria volontà (si contrappone a Cass. SS.UU. 7448/1993, a mente della quale il decreto ingiuntivo va sempre revocato e sostituito con la sentenza di accoglimento parziale dell’opposizione, senza possibilità di recuperare le spese della fase monitoria, nemmeno per il minor valore del credito). (Andrea Milesi) (riproduzione riservata)


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