Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 105 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale L'Aquila, 09 Marzo 2005. .


Processo societario – Società a responsabilità limitata – Recesso del socio – Liquidazione della partecipazione – Nomina dell’esperto – Procedimento in confronto.



Il procedimento di cui all’art. 2473, III co. c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell’esperto, non la determinazione del valore della quota, per cui deve essere ricondotto (come il legislatore ha espressamente previsto per quello di cui all’art. 2437 ter, 6° co. c.c.) nell’ambito di applicazione del procedimento nei confronti di una sola parte: tale è infatti la “parte più diligente” che, a seguito del mancato raggiungimento dell’accordo sulla determinazione del valore operata dagli amministratori, ha interesse a conseguire la nomina dell’esperto che vi provveda.
Il procedimento in parola si svolge come contrattazione tra società e socio, fino alla determinazione da parte dell'arbitratore nominato dal tribunale del valore della quota del socio receduto, per cui si deve ritenere che la mancata accettazione da parte del socio della determinazione operata dagli amministratori non possa costituire un comportamento valutabile dal giudicante; in altri termini, la stessa determinazione da parte dell'esperto del valore della quota rientra nell'ambito della contrattazione voluta dal legislatore e l'arbitraggio in parola ha la funzione di integrare la volontà contrattuale delle parti - di entrambe le parti - quanto alla determinazione del valore della quota. Pertanto, proprio il richiamo all'art. 1349 c.c. deve far ritenere che le spese relative alla stima dell'esperto dovranno necessariamente - ovviamente in mancanza di espressa previsione statutaria che disponga diversamente - essere poste a carico di entrambe le parti in eguale misura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


IL GIUDICE INCARICATO

LETTO il ricorso depositato in data 1° marzo 2005 con cui C. L., rappresentato dall’Avv. ***, ha chiesto che questo Tribunale, «previamente disposta la comparizione delle parti», nomini un esperto per determinare il valore della partecipazione dello stesso alla “Alfa S.r.l.”;

VISTO il decreto in data 2 marzo 2005 con cui il Presidente del Tribunale ha designato il sottoscritto quale magistrato incaricato della decisione;

RILEVATO

che il ricorrente ha dedotto: che con lettera raccomandata in data 2 novembre 2004 ha esercitato il diritto di recesso dalla "Alfa s.n.c", ai sensi degli artt. 14 e 20 dello statuto sociale, chiedendo la liquidazione della propria partecipazione «in proporzione del patrimonio sociale stimato secondo il valore di mercato alla data del recesso», che lo stesso ha indicato in € 1.200.000,00; che il consiglio di amministrazione della Società ha determinato in € 500.000,00 il valore della quota del recedente, prendendo atto della volontà dei restanti soci, in proporzione alla partecipazione di ciascuno al capitale sociale, di acquistare tale quota all'importo determinato dalla Società ovvero, laddove C. L. non concordi con tale valutazione, a quella che verrà effettuata dal perito giudiziale; che, ritenendo la valutazione suddetta «inferiore a quella oggettivamente risultante dal reale valore di mercato», con lettera raccomandata in data 21 febbraio 2005 ha contestato la determinazione;

che l'art. 2473, comma 4, c.c. dispone: «I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349»;

RITENUTO

che la nomina dell’esperto ai sensi della disposizione richiamata costituisce un procedimento di volontaria giurisdizione e, rientrando nelle materie di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sicché allo stesso trova applicazione il procedimento in camera di consiglio disciplinato dal Titolo IV di detto decreto;

che la disciplina introdotta dal legislatore delegato del 2003 distingue tra procedimento nei confronti di una sola parte, per i quali la decisione spetta al giudice incaricato dal presidente ai sensi degli artt. 25, comma 1 e 28 del D. Lgs. n. 5/2003, e quello «in confronto di più parti», disciplinati dagli articoli da 30 a 33, in cui la decisione spetta al tribunale in composizione collegiale; gli artt. 29 e 33 del D. Lgs. n. 5/2003 prevedono rispettivamente i casi in cui trova applicazione il primo ovvero il secondo dei procedimenti camerali in parola, con elencazione che non ha però carattere tassativo e con la previsione, in entrambe le disposizioni suddette, che detti distinti procedimenti si applicano «inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali»;

che, ciò premesso, e rilevata la mancata espressa previsione della fattispecie di cui all’art. 2473, comma 4, c.c. nell'ambito di applicazione dell'una o dell'altra tipologia di procedimento, è necessario preliminarmente stabilire quale sia la disciplina processuale che regola il ricorso in esame;

che in dottrina si è affermata l’assimilabilità del procedimento di cui all'art. 2473, comma 4, c.c. a quello relativo alla nomina dell’esperto per la stima dei conferimenti in natura nelle società per azioni di cui all’art. 2343, comma 1, a quello dell'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori o degli amministratori previsto dall'art. 2343-bis, comma 2, nonché al procedimento di nomina dell'esperto per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni del socio che esercita il diritto di recesso nella società per azioni disciplinato dall'art. 2437-ter, comma 6, c.c.; tutte fattispecie espressamente ricondotte dall’art. 29 nell’ambito di applicazione del procedimento camerale in confronto di una parte sola;

che, in particolare, non può dubitarsi che il procedimento di nomina dell'esperto per la determinazione del valore della quota del socio che recede da una società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2473, comma 4, c.c., è del tutto assimilabile a quello previsto dall'art. 2437-ter, comma 6, c.c. per la liquidazione delle azioni del socio che recede da una società per azioni (sebbene siano diversi i criteri di liquidazione e di contestazione del valore determinato dalla società): infatti, in entrambe le fattispecie la determinazione del valore della quota di liquidazione è strutturata come il risultato di una contrattazione tra le parti, dove le previsioni legali sono cedevoli e/o integrabili dall'autonomia statutaria e dove, tuttavia, le disposizioni dell'autonomia negoziale collettiva sono comunque esposte ad una contrattazione tra società e socio fino al ricorso all'arbitraggio del terzo; come è stato rilevato in dottrina, il legislatore - tanto per la società a responsabilità limitata quanto per la società per azioni - ha previsto «un criterio non unico ma plurimo, costituito dalla previsione di un criterio legale, di un criterio convenzionale e di un criterio equitativo»;

che, in particolare, il terzo, nominato dal giudice, completa con la fissazione del valore della quota quello che il legislatore, richiamato l'art. 1349 c.c., configura come un contratto tra società e socio ad oggetto (la liquidazione della quota) indeterminato; e dal richiamo all'applicazione di detta disposizione del codice civile discende sia che l'arbitratore deve procedere in via equitativa, secondo l'arbitrium boni viri, sia che il giudizio tecnico formulato sul prezzo, che la società deve corrispondere al recedente, può essere impugnato dal socio e dagli amministratori per errore o iniquità, e solo in tal caso la determinazione del valore delle azioni diviene giudiziale (con una disciplina che così, in buona sostanza, non tenta di risolvere, ma incrementa la conflittualità interna; e, inoltre, non imponendo i profili contabili alla base della determinazione del valore, rischia inevitabilmente di andare a detrimento della parte più debole, qual è il socio recedente);

che, pertanto, il procedimento di cui al comma 4 dell'art. 2473 c.c. ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell'esperto, non la determinazione del valore della quota e, conseguentemente, deve essere ricondotto (come il legislatore ha espressamente fatto per quello previsto dall'art. 2437-ter, comma 6, c.p.c.), nell'ambito di applicazione del procedimento in confronto di una parte sola: tale è, infatti, «la parte più diligente» che, a seguito del mancato raggiungimento dell'accordo sulla determinazione del valore operata dagli amministratori, ha interesse a conseguire la nomina dell'esperto che vi provveda;

che, pertanto, non è necessario disporre la convocazione delle parti, come richiesto dal ricorrente e come sarebbe necessario laddove il procedimento in parola ricadesse nell'ambito di applicazione del procedimento camerale in confronto di più parti; né questo Giudice ravvisa l'opportunità di fissare l'«udienza per l'audizione dell'istante» ai sensi del comma 1 dell'art. 28;

che, sebbene debbano condividersi i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 2473, comma 4, c.c. sollevati da attenta dottrina per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché la tutela giurisdizionale del recedente risulta limitata all'ipotesi in cui la determinazione del valore della quota operata dal terzo è manifestamente iniqua o erronea, questo Giudice ritiene che tale questione sarebbe rilevante nell'ambito di un eventuale giudizio di impugnazione della stima (ovvero in un giudizio comunque intrapreso dal socio receduto per la determinazione del valore della quota) in cui la parte denunci la non corrispondenza con il valore "effettivo" della sua partecipazione sociale, ma non in sede di nomina dell'esperto;

[2] che il comma 4 dell'art. 2473 c.c. dispone, inoltre, che il tribunale «provvede anche sulle spese»;

che l'ambiguità dell'espressione pone il problema di stabilire se il procedimento sia relativo solo al quantum delle spese ovvero anche al soggetto a cui carico devono essere poste;

che in dottrina si è ritenuto che la circostanza per cui la determinazione del valore del rimborso sia rimessa in primis all'accordo delle parti, e solo se questo manchi alla determinazione del perito, pare giustificare la conclusione secondo cui il provvedimento sulle spese inerisca anche al soggetto a cui carico esse sono poste: infatti, a tale riguardo il giudice dovrebbe tenere conto del comportamento delle parti per valutare se alcuna di esse abbia immotivatamente reso necessario il ricorso alla stima del perito, ponendo in tal caso a suo carico l'onere del pagamento delle spese;

che, ad avviso di questo Giudice, la conclusione suddetta non può essere condivisa;

che, in primo luogo, lo stesso atteggiarsi del procedimento in parola come contrattazione tra società e socio, fino alla determinazione da parte dell'arbitratore nominato dal tribunale del valore della quota del socio receduto, deve far ritenere che la mancata accettazione da parte del socio della determinazione operata dagli amministratori non possa costituire un comportamento - dell'una come dell'altra parte - valutabile dal giudicante; in altri termini, la stessa determinazione da parte dell'esperto del valore della quota rientra nell'ambito della contrattazione voluta dal legislatore, e l'arbitraggio in parola ha la funzione di integrare la volontà contrattuale delle parti - di entrambe le parti - quanto alla determinazione del valore della quota, e sebbene, a monte, vi sia un contrasto tra le stesse in ordine a tale determinazione, senza che rilevi tanto l'operato degli amministratori in ordine alla stima non accettata quanto le ragioni della mancata accettazione del socio;

che, pertanto, proprio il richiamo all'art. 1349 c.c. deve far ritenere che le spese relative alla stima dell'esperto dovranno necessariamente - ovviamente in mancanza di espressa previsione statutaria che disponga diversamente - essere poste a carico di entrambe le parti del configurato contratto in eguale misura;

che, in secondo luogo, la suddetta ricostruzione operata dalla dottrina contrasta con la riconduzione del procedimento in parola nell'ambito di applicazione del procedimento nei confronti di una parte sola, in cui la posizione delle parti rispetto al provvedimento richiesto (nel caso di specie, la nomina dell'esperto) non assume un rilievo formale autonomo, ragion per cui non è prospettabile un "conflitto" in cui sia identificabile una parte vittoriosa ed una parte soccombente, che dia così fondamento all'applicazione estensiva dell'art. 91 e segg. c.p.c.;

che, pertanto, ad avviso di questo Giudice, la statuizione sulle spese che il tribunale è chiamato ad effettuare ai sensi del comma 4 dell'art. 2473 c.c. è esclusivamente la liquidazione del compenso spettante all'esperto che lo stesso ha nominato, da effettuarsi ovviamente solo successivamente all'espletamento dell'incarico;

P.T.M.

VISTI gli artt. 2473, comma 4, c.c. e 28 del D. Lgs. n. 5/2003

- nomina il dott. *** quale esperto per la determinazione, tramite perizia giurata, del valore della quota di capitale della “Alfa S.r.l.” di proprietà di C. L.;

- riserva di provvedere alla liquidazione delle spese e competenze dell'esperto a seguito di presentazione di nota delle stesse all'esito dell'espletamento dell'incarico.