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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10425 - pubb. 19/05/2014.

Domanda di adempimento del contratto preliminare, trascrizione della domanda e sopravvenienza del fallimento


Cassazione civile, sez. II, 05 Maggio 2014, n. 9619. Est. Correnti.

Esecuzione in forma specifica - Sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto non concluso - Sopravvenienza del fallimento - Effetti.


Nei confronti del curatore non può essere pronunciata la sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, sia perché il fallimento immobilizza il patrimonio, sia perché il curatore è terzo rispetto alle parti. La sopravvivenza del fallimento consente al curatore di ottenere una pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica e di optare per lo scioglimento del contratto anche in presenza della trascrizione della domanda e dell'avvenuto pagamento del prezzo. L'effetto prenotativo della trascrizione vale, infatti, solo per le sentenze dichiarative e non per quelle costitutive in relazione alla facoltà di scelta del curatore di sciogliersi o di subentrare nel contratto, la quale trova il solo limite del giudicato. (Franco Benassi) (1)

Il testo integrale

 

(1) In ordine ai rapporti tra trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. e scioglimento del curatore ex art. 72 l.fall., la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevando un contrasto di giurisprudenza, con ordinanza interlocutoria  n. 27111 del 4 dicembre 2013 ha proposto la rimessione alle Sezioni Unite della questione  “se il curatore possa o meno esercitare la facoltà concessagli dall’art. 72 I. fall., di sciogliersi dal contratto preliminare con il quale l’imprenditore poi fallito ha promesso in vendita un immobile a un terzo, anche nel caso in cui il terzo promissario acquirente abbia trascritto, anteriormente al fallimento, la domanda ex art. 2932 cod. civ., volta ad ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva del trasferimento che tenga luogo del contratto rimasto inadempiuto”. L'udienza pubblica è stata fissata per il 13 gennaio 2015. 
Il contrasto ha preso origine dalla sentenza della Cass., S.U., n. 12505 del 7 luglio 2004 che, in contrasto col precedente e consolidato indirizzo, ha per la prima volta enunciato (ma con riguardo ad un contratto di permuta) il principio per cui, quando la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l’accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l’apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall’art. 72 della legge fallimentare.
Tale revirement, cui hanno prestato adesione  alcune sentenze successive (Cass. nn. 15218/010, 16660/010 e 27093/011), non è stato invece seguito da altre, che hanno confermato il precedente indirizzo (tra esse Cass. nn. 20451/05, 28479/05, 46/06, 542/06, 33/2008, 17405/09).
Anche dopo l'ordinanza interlocutoria di rimessione della questione alle S.U. vi  sono state ulteriori pronunce delle Sezioni semplici sul tema ( Cass., Sez. III, Sentenza n. 27854 del 12/12/2013; Cass. Sez. I, Sentenza n. 28668 del 27/12/2013; Cass. Sez. I, Sentenza n. 9076 del 18/04/2014). (31 ottobre 2014 - Paola Vella)