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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10405 - pubb. 14/05/2014.

Il trust liquidatorio anti-concorsuale non è riconoscibile nel nostro ordinamento


Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2014, n. 10105. Est. Loredana Nazzicone.

Trust – Trust liquidatorio in presenza di uno stato preesistente di insolvenza del disponente – Riconoscibilità nell’ordinamento italiano – Esclusione.

Trust – Trust liquidatorio in presenza di uno stato preesistente di insolvenza del disponente – Non riconoscibilità nell’ordinamento italiano – Rilevanza del fine dichiarato di provvedere alla liquidazione nell’interesse dei creditori e della c.d. clausola di salvaguardia – Esclusione.

Trust – Trust liquidatorio in presenza di uno stato preesistente di insolvenza del disponente – Non riconoscibilità nell’ordinamento italiano – Pronuncia incidenter tantum da parte del giudice che dichiara il fallimento del disponente – Ammissibilità.

Trust – Trust liquidatorio non riconoscibile – Conseguente nullità per mancanza di causa del trasferimento dei beni o dell’azienda operato in favore del trustee – Sussistenza.


Il c.d. trust liquidatorio anti-concorsuale, vale a dire finalizzato a sostituirsi alla procedura fallimentare e ad impedire lo spossessamento dell’imprenditore insolvente, non è riconoscibile e non produce alcun effetto nell’ordinamento italiano in virtù di quanto disposto dall’art. 15 lettera e) della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ponendosi esso oggettivamente in contrasto con il principio di tutela del ceto creditorio e non consentendo il normale svolgimento della procedura a causa dell’effetto segregativo. (Francesco Dimundo - riproduzione riservata)

La non riconoscibilità nell’ordinamento italiano del c.d. trust liquidatorio anti-concorsuale non è esclusa né dal fine dichiarato di provvedere alla liquidazione armonica della società disponente nell’interesse esclusivo dei creditori, né dalla clausola che, in caso di procedura concorsuale sopravvenuta, preveda la consegna dei beni al curatore. (Francesco Dimundo - riproduzione riservata)

Il giudice che pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento del disponente può provvedere incidenter tantum al disconoscimento del trust liquidatorio anti-concorsuale ai sensi dell’art. 15 lettera e) della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, posto che denegare il riconoscimento e dare corso alla procedura fallimentare costituisce, ai sensi dell’ultimo comma di tale disposizione, un modo di realizzare il fine liquidatorio compatibile con l’ordinamento italiano (Francesco Dimundo - riproduzione riservata)

La non riconoscibilità nell’ordinamento italiano dell’atto istitutivo del c.d. trust liquidatorio anti-concorsuale determina, ai sensi dell’art. 1418 co. 2 prima parte c.c., la nullità del trasferimento dei beni o dell’azienda operato in favore del trustee. (Francesco Dimundo - riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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