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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10401 - pubb. 14/05/2014.

Il pagamento integrale dell'Iva è obbligatorio solo nell'ambito della transazione fiscale


Tribunale di Benevento, 23 Aprile 2014. Pres., est. Monteleone.

Concordato preventivo – Falcidia dei crediti per Iva – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Obbligo dell'integrale pagamento dell'Iva – Esclusione – Carattere procedimentale e natura eccezionale della norma di cui all'articolo 182 ter L.F..

Concordato preventivo – Obbligo pagamento integrale iva anche al di fuori dell’ipotesi di transazione fiscale ex art. 182ter L.F. – Esclusione – Applicazione analogica – Inammissibilità.


Il principio dell’intangibilità dell’imposta è operativo solo nell’ambito della transazione fiscale prevista dall’art. 182-ter l.f., allorché il debitore abbia deciso di avvalersene. In mancanza di ricorso alla transazione fiscale, è ammissibile la proposta che, nel rispetto del vincolo di cui all’art. 160 l.f., preveda la falcidia del credito I.V.A.. (Roberto Ranucci) (riproduzione riservata)

L’art. 182-ter l.f. è norma procedimentale di natura eccezionale che deroga all’art. 160 l.f. Pertanto, il debitore che intende proporre una transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo deve pagare per intero l’I.V.A., seppur in modo dilazionato, e può pagare in misura inferiore tutti gli altri privilegi anche poziori, con ordine di privilegio più alto. Trattandosi di norma eccezionale, al di fuori dell’art. 182-ter l.f., trova applicazione il principio generale del rispetto dell’ordine di prelazione di cui all’art. 160, comma 2, l.f.. (Roberto Ranucci) (riproduzione riservata)

Il divieto di falcidia del credito I.V.A. previsto dall’art. 182-ter l.f. rappresenta un limite imposto espressamente alla “proposta” di transazione fiscale; pertanto, non è possibile estendere il divieto anche al caso in cui il debitore non abbia inteso far ricorso a tale procedura in quanto non è consentita un’interpretazione estensiva dell’art. 182-ter l.f. sia per difetto della eadem ratio sia perché in contrasto con la lettera della legge. (Roberto Ranucci) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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