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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10395 - pubb. 12/05/2014.

La Cassazione indica i criteri per la determinazione della perdita subita dai creditori privilegiati a causa della dilazione di pagamento nel concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2014, n. 10112. Est. Didone.

Concordato preventivo - Pagamento dei creditori privilegiati - Dilazione - Ammissibilità - Soddisfazione non integrale conseguente alla perdita derivante dal ritardo.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Perdita conseguente - Determinazione e quantificazione - Modalità - Rilevanza di interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni nell'ipotesi alternativa al concordato.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Diritto di voto - Equiparazione ai creditori chirografari nella misura corrispondente alla perdita conseguente al ritardo.


Nel concordato preventivo, se è vero che la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dei tempi tecnici della procedura (e dalla stessa liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale di essi a causa della perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori conseguono disponibilità delle somme loro spettanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La determinazione in concreto della perdita subita dai creditori privilegiati a causa della dilazione del pagamento del loro credito rispetto ai tempi richiesti dalla procedura o dalla liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio costituisce un accertamento che il giudice del merito dovrà compiere sulla scorta anche della relazione giurata di cui all'articolo 160, comma 2, L.F., tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati dal privilegio nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché nella disciplina degli interessi di cui agli articoli 54 e 55 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, i quali, in tal caso, hanno diritto di voto è sono per tale aspetto equiparati ai creditori chirografari nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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