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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10378 - pubb. 07/05/2014.

Nel concordato preventivo è consentita esclusivamente la falcidia quantitativa del credito privilegiato e non il pagamento differito salvo il caso previsto dall'articolo 186 bis L.F.


Tribunale di Padova, 04 Dicembre 2013. Pres., est. Caterina Santinello.

Concordato preventivo - Pagamento dei creditori privilegiati - Dilazione - Esclusione.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Moratoria di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati - Beni destinati alla liquidazione - Soddisfazione del creditore subito dopo la liquidazione.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Moratoria di un anno per i creditori privilegiati - Esclusione del diritto di voto - Pagamento differito - Pagamento integrale - Esclusione.


Dall'interpretazione degli articoli 160, comma 2, 177 e 186 bis L.F. si ricava la regola che i creditori privilegiati debbono essere pagati immediatamente dopo l'omologa o in tempi corrispondenti a quelli di una liquidazione fallimentare e che non sono consentite dilazioni ulteriori, se non quella della moratoria annuale introdotta dal citato art. 186 bis per il solo concordato in continuità. L'interpretazione letterale delle norme citate, infatti, indica chiaramente che il legislatore ha inteso consentire esclusivamente una falcidia quantitativa del credito privilegiato, una falcidia collegata non ad una scelta discrezionale o ad una facoltà del proponente il concordato, bensì al dato oggettivo dell'incapienza patrimoniale attestata dal professionista. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Solamente nell'ambito del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F. è consentita una moratoria di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, a meno che i beni sui quali insiste la prelazione siano destinati alla liquidazione, ipotesi, quest'ultima, in cui il creditore dovrà essere soddisfatto immediatamente dopo la liquidazione medesima. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disposizione contenuta nell'art. 186 bis L.F., la quale esclude che la moratoria di un anno attribuisca ai creditori privilegiati il diritto di voto, costituisce la conferma del fatto che il pagamento differito, salvo il caso dell'ipotesi di cui si è detto, non può essere considerato un pagamento integrale ai sensi dell'articolo 177 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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