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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10366 - pubb. 05/05/2014.

È valido il voto di dissenso espresso prima del deposito della relazione del commissario giudiziale e dell'adunanza dei creditori


Tribunale di Pordenone, 10 Aprile 2014. Est. Petrucco Toffolo.

Concordato preventivo - Manifestazione del voto in epoca anteriore al deposito della relazione del commissario giudiziale e all'adunanza - Ammissibilità.


È valido il voto di dissenso espresso dal creditore in qualunque momento, anteriore o posteriore al deposito del piano o all'adunanza dei creditori. Benché, infatti, l'attività del commissario giudiziale sia funzionale alla espressione di un voto informato, l'acquisizione di adeguate informazioni non è un obbligo ma un diritto del creditore e l'attività del commissario non è l'unica fonte di informazioni, potendo il creditore ritenersi in grado di valutare autonomamente la fattibilità e la convenienza del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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