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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10351 - pubb. 30/04/2014.

Natura e decorrenza del termine per l'adempimento del concordato e rilevanza di provvedimenti del giudice delegato nella fase successiva all'omologa


Tribunale di Ravenna, 21 Marzo 2014. Est. Farolfi.

Concordato preventivo - Azione di risoluzione - Termine annuale - Decorrenza - Indicazione della proposta omologata di un termine specifico per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie.

Concordato preventivo - Esecuzione - Provvedimenti attuativi o integrativi resi dal giudice delegato della fase successiva all'omologa - Natura esecutiva o di istruzioni agli organi della procedura - Modifica della proposta e dei termini di adempimento - Esclusione.


Il termine di un anno previsto dal terzo comma dell'articolo 186 L.F. per la proposizione del ricorso per la risoluzione del concordato preventivo ha natura decadenziale e perentoria e, al fine di determinare la sua decorrenza, è necessario che la proposta concordataria preveda un termine specifico per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e non un generico rinvio alla conclusione delle operazioni di liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Eventuali provvedimenti attuativi o integrativi resi dal giudice delegato nella fase successiva all'omologa del concordato preventivo sono riconducibili al novero della giurisdizione esecutiva; essi possono, quindi, assumere valenza esecutiva o il carattere di istruzioni agli organi della procedura, ma non possono spingersi a modificare i contenuti e i termini della proposta concordataria approvata dai creditori ed omologata. Pertanto, un eventuale provvedimento del giudice delegato che autorizzi una dilazione di pagamento ad un terzo contraente della procedura concordataria non determina alcuno spostamento del termine di adempimento delle obbligazioni concordatarie, potendo unicamente avere rilievo sul piano della gravità dell'inadempimento concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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