Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10338 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Modena, 07 Aprile 2014. .


Contratti in corso di esecuzione - Comunicazione al terzo contraente - Necessità - Omissione - Effetti.



Una volta che lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione sia stato richiesto o autorizzato dal tribunale (o dal giudice delegato dopo l'ammissione), perché lo stesso possa produrre i propri effetti, deve essere comunicato dal debitore alla controparte, posto che l'autorizzazione ha per effetto quello di togliere un limite alla facoltà di agire del soggetto autorizzato che è tuttavia l'unico legittimato al compimento di tale atto e che fino a tale momento, salvo che il debitore non ne abbia chiesto la sospensione, al contratto deve essere data regolare esecuzione, con possibile applicazione, in difetto, della ordinaria disciplina dell'inadempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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