ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10336 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Modena, 07 Aprile 2014. .

Contratti in corso di esecuzione - Previsione nell'ambito della proposta di concordato - Necessità.


La facoltà di scioglimento o sospensione dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. comporta che il debitore, nello strutturare la proposta concordataria, debba prendere posizione sulle sorti dei contratti in corso, in quanto la scelta in ordine alla prosecuzione o allo scioglimento ha ricadute sul trattamento dei crediti che ne derivano e può incidere profondamente sulla fattibilità del piano: nel caso di prosecuzione ad esempio il debitore deve valutare la presenza di risorse che gli consentano di adempiere regolarmente al contratto, mentre nel caso di scioglimento, dovrà considerare tra le passività da strutturare l'indennizzo da scioglimento del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)