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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10335 - pubb. 28/04/2014.

La facoltà di scioglimento o di sospensione dei contratti è parte integrante della proposta. La mancata comunicazione al terzo contraente può generare costi in prededuzione ed incidere sulla fattibilità giuridica del concordato


Tribunale di Modena, 07 Aprile 2014. Est. Alessandra Mirabelli.

Contratti in corso di esecuzione - Previsione nell'ambito della proposta di concordato - Necessità.

Contratti in corso di esecuzione - Parte integrante della proposta di concordato - Vaglio di veridicità e fattibilità del professionista attestatore - Necessità - Verifica del tribunale di conformità e funzionalità dello scioglimento alla soluzione concordataria presentata dall'imprenditore.

Contratti in corso di esecuzione - Comunicazione al terzo contraente - Necessità - Omissione - Effetti.

Contratti in corso di esecuzione - Comunicazione al terzo contraente - Omissione - Conseguenze - Venir meno del regime di favore previsto dall'articolo 169 bis L.F..

Concordato preventivo - Radicale mutamento della proposta per effetto di comportamento consapevole del debitore - Venir meno della fattibilità giuridica - Inammissibilità.


La facoltà di scioglimento o sospensione dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. comporta che il debitore, nello strutturare la proposta concordataria, debba prendere posizione sulle sorti dei contratti in corso, in quanto la scelta in ordine alla prosecuzione o allo scioglimento ha ricadute sul trattamento dei crediti che ne derivano e può incidere profondamente sulla fattibilità del piano: nel caso di prosecuzione ad esempio il debitore deve valutare la presenza di risorse che gli consentano di adempiere regolarmente al contratto, mentre nel caso di scioglimento, dovrà considerare tra le passività da strutturare l'indennizzo da scioglimento del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'ipotesi della prosecuzione o dello scioglimento dei contratti di cui all'articolo 169 bis L.F. deve essere valutata dal proponente e gli effetti che ne conseguono devono formare oggetto del vaglio di veridicità e fattibilità del professionista attestatore nell'ambito della propria relazione ai sensi dell'articolo 161, comma 3, L.F., mentre al tribunale spetta la verifica di conformità e di funzionalità dello scioglimento dei contratti alla soluzione concordataria in concreto presentata, fino al possibile diniego dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'articolo 162 L.F., laddove lo scioglimento o la prosecuzione siano palesemente in contraddizione con tale soluzione o con la sua sostenibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una volta che lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione sia stato richiesto o autorizzato dal tribunale (o dal giudice delegato dopo l'ammissione), perché lo stesso possa produrre i propri effetti, deve essere comunicato dal debitore alla controparte, posto che l'autorizzazione ha per effetto quello di togliere un limite alla facoltà di agire del soggetto autorizzato che è tuttavia l'unico legittimato al compimento di tale atto e che fino a tale momento, salvo che il debitore non ne abbia chiesto la sospensione, al contratto deve essere data regolare esecuzione, con possibile applicazione, in difetto, della ordinaria disciplina dell'inadempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In mancanza della comunicazione alla controparte contrattuale della volontà di sciogliersi, ai sensi dell'articolo 169 bis L.F., dai contratti in corso di esecuzione, non sarà possibile applicare la disciplina di favore prevista dalla citata norma, la quale prevede la qualificazione come credito anteriore al concordato dell'indennizzo spettante al terzo contraente, con la conseguenza che potranno emergere passività da collocarsi in prededuzione idonee a pregiudicare la fattibilità della proposta di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'emersione di costi in prededuzione (derivanti, nel caso di specie, dalla mancata comunicazione al terzo contraente dello scioglimento di un contratto in corso di esecuzione ex articolo 169 bis L.F.) che assorbano completamente le risorse destinate ai creditori chirografari, comporta un radicale cambiamento di identità della proposta causato da un comportamento consapevole dell'imprenditore e che si pone in contrasto con la volontà negoziale manifestata con il ricorso. In tale situazione, il tribunale, non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 179 L.F., constatato il venir meno della fattibilità giuridica della proposta, rigetta la domanda di omologa del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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