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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10325 - pubb. 17/04/2014.

Provvedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. Ordine di rettifica del protesto e applicazione c.d. astreinte ex art. 614 c.p.c.


Tribunale di Palermo, 27 Marzo 2014. Est. Paola Proto Pisani.

Erronea levata di protesto nei confronti di imprenditore – Ammissibilità ricorso d'urgenza ex art. 700 – Periculum in mora sussistenza possibile danno all'immagine e difficoltà nell'accesso al credito – Legittimazione passiva dell'Istituto bancario e della Camera di Commercio.

Provvedimento ex art. 700 c.p.c. – Erronea levata di protesto – Obbligo di rettifica – Applicabilità della misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c..


E' ammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza ex art. 700 da parte di chi voglia far valere l'erronea levata e iscrizione di protesto per errore materiale riguardante i dati identificativi dell'impresa (erronea indicazione di partita Iva della ricorrente appartenente a soggetto terzo). L'errore sui dati anagrafici del soggetto protestato imputabile alla banca è sufficiente ad integrare il requisito del fumus boni iuris. (Alberto Gattuccio) (riproduzione riservata)

Quanto al periculum in mora, il permanere dell'erronea iscrizione è certamente suscettibile di creare un danno all'immagine (sempre maggiore con il trascorrere del tempo) oltre che negative ripercussioni sull'attività commerciale derivanti da maggiori difficoltà nell'accesso al credito. (Alberto Gattuccio) (riproduzione riservata)

È legittimata passiva e contraddittore necessario la banca richiedente la levata del protesto, in quanto soggetto nei cui confronti è richiesta la tutela giurisdizionale di accertamento dell'illecito e risarcitoria, che deve provvedere a richiedere la rettifica, insieme alla Camera di Commercio che tale rettifica deve materialmente eseguire. (Alberto Gattuccio) (riproduzione riservata)

Con il provvedimento di accoglimento ex art. 700 c.p.c., con il quale viene ordinata l'esecuzione di un obbligo di fare infungibile, il Giudice della cautela può disporre la misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c.. (Nel caso di specie, veniva ordinata la rettifica dell' errata iscrizione di protesto levato nei confronti di imprenditore, per erronea trascrizione dei dati identificativi dell'impresa, all'istituto bancario richiedente la levata di protesto e alle Camere di Commercio che hanno provveduto all'iscrizione nel Registro Informatico Protesti, e veniva fissata, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma dovuta alla società ricorrente da ciascun resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza). (Alberto Gattuccio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alberto Gattuccio


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