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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10314 - pubb. 16/04/2014.

L'atto di frode ex articolo 173 L.F. è caratterizzato dalla attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento


Appello di Milano, 10 Gennaio 2014. Pres., est. Roggero.

Concordato Preventivo – Condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 173 l.f. – Atti in frode ai creditori – Nozione – Controllo del tribunale.


La nozione di atto di frode, di cui all’art. 173 l.f., esige che la condotta del debitore abbia avuto caratteristiche decettive e cioè sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Di conseguenza, non può parlarsi di “atti di frode” quando il debitore ha fatto piena e corretta menzione di tali atti nella proposta concordataria. (Jodi Federico Proietti) (riproduzione riservata)

Il minimo comune denominatore dei comportamenti indicati all’art. 173 l.fall., ai fini della revoca dell’ammissione al concordato, è dato soltanto dallo loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. Deve trattarsi, in sostanza, i comportamenti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possono completare le valutazioni di loro competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. (Jodi Federico Proietti) (riproduzione riservata)

Il giudizio da parte degli organi della procedura non può sostituirsi alla valutazione negoziale e pragmatica, priva di criteri morali, che il legislatore della riforma pare aver riservato in via assoluta, al di là di ogni giudizio di meritevolezza, ai creditori. (Jodi Federico Proietti) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Jodi Federico Proietti


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