Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10297 - pubb. 14/04/2014

Diritto di recesso nei servizi di investimento, principio del clare loqui e consenso informato

Cassazione civile, sez. III, 03 Aprile 2014, n. 7776. Est. Rossetti.


Diritto di recesso - Informazione - Espressione "moduli o formulari" - Interpretazione - Documento contenente la sottoscrizione del cliente.

Servizio di investimento - Più operazioni unite da collegamento negoziale - Contratto con natura e funzione unitaria - Facoltà di recesso - Documento riguardante il complesso dell'intera operazione.

Contratti di investimento - Clare loqui - Enunciazione del principio nella normativa nazionale.

Contratti di investimento - Dovere di chiarezza imposto agli intermediari ed agli emittenti - Corollario del dovere d'informazione - Consenso informato.

Contratti di investimento - Contenuto e forma - Dovere di chiarezza - Rilievo sul piano morfologico e sintattico.

Erogazione di mutuo per l'acquisto di strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa con costituzione di pegno - Contratto atipico unico ed unitario - Causa concreta consistente nella realizzazione di un lucro finanziario - Servizio di investimento.

Contratti stipulati fuori sede - Diritto di recesso - Applicazione al servizio di collocamento ed a quello di semplice negoziazione titoli.

Contratti stipulati fuori sede - Diritto di recesso del risparmiatore - Disposizione di cui all'articolo 56 quater del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Riconoscimento del diritto di recesso alle negoziazioni in conto proprio stipulate dopo il 1 settembre 2013 - Norma di interpretazione autentica - Esclusione.



La prescrizione contenuta nell'articolo 30, comma 7, del D.lgs. n. 58  del 1998, secondo la quale, nei contratti stipulati fuori sede, l'informazione sulla facoltà di recesso deve essere contenuta nei "moduli o formulari", deve essere interpretata nel senso che tale informazione deve essere contenuta nel documento nel quale è consacrato il testo contrattuale quello, cioè, destinato alla sottoscrizione per adesione da parte del cliente e non semplicemente nelle condizioni generali di contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un "servizio di investimento" consistente di più operazioni prive ciascuna di autonomia concettuale, giuridica o pratica, tra loro unite da un collegamento negoziale genetico o funzionale volto al perseguimento dello scopo finale dell'investimento, il contratto che le prevede ha natura e funzione unitaria, con la conseguenza che l'informazione sulla facoltà di recesso di cui all'articolo 30, comma 7, del D.lgs. n. 58  del 1998 deve essere contenuta nel documento contrattuale sottoscritto dal cliente riguardante il complesso dell'intera operazione e non un frammento di essa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le regole comunitarie e nazionali che disciplinano il contenuto e la forma dei contratti di investimento impongono all'intermediario ed all'emittente il dovere del clare loqui, ovvero di "parlare chiaro". A livello di legislazione nazionale, il precetto in questione è ribadito: dagli articoli 1175 e 1375 c.c., i quali pongono a carico dei contraenti un obbligo di informazione e chiarezza; è desumibile dall'articolo 21 del D.lgs. n. 58  del 1998, nella parte in cui impone agli intermediari di "operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati"; è enunciato dal regolamento Consob n. 11522/98 e dall'allegato 7 allo stesso, ove si impone all'intermediario di "illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente (…) gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il dovere di chiarezza imposto agli intermediari ed agli emittenti di strumenti finanziari per quanto riguarda il contenuto e la forma dei contratti di investimento è un corollario indefettibile del dovere d'informazione: l'uno e l'altro hanno lo scopo di colmare le "asimmetrie informative" tra risparmiatore ed intermediario. Il risparmiatore è dunque titolare di un diritto il cui corretto e proficuo esercizio dipende dal possesso di informazioni che gli debbono essere fornite da altri e che esige un “consenso informato”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il dovere di chiarezza imposto agli intermediari ed agli emittenti di strumenti finanziari in ordine al contenuto ed alla forma dei contratti di investimento non può essere assolto in modo puramente formale, con la conseguenza che si deve evitare di sottoporre al risparmiatore profluvi di documenti disseminati di tecnicismi e solecismi, senza che alcuno provveda a chiarirne il significato. Il requisito di chiarezza in questione può mancare sul piano morfologico (impiego di lemmi di uso non comune) ed anche sul piano sintattico (adozione di periodi oscuri, rinvii, ipotassi, anacoluti). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'operazione finanziaria consistente nell'erogazione al cliente, da parte d'una banca, d'un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per conto del cliente strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore della banca a garanzia della restituzione del finanziamento, dà vita ad un contratto atipico unico ed unitario, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario, e che va sussunto tra i "servizi di investimento" di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 5. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il diritto di recesso previsto in favore del risparmiatore dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 30, comma 7, per i contratti stipulati fuori sede si applica sia nel caso di vendita di strumenti finanziari per i quali l'intermediario ha assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell'emittente sia nel caso di mera negoziazione di titoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 56 quater, il quale - novellando il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 30, comma 6, - ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore dai contratti di investimento stipulati fuori sede spetti anche nel caso di operazioni di negoziazione di titoli per conto proprio stipulate dopo il 1 settembre 2013, non è una norma di interpretazione autentica, e non ha avuto l'effetto di sanare l'eventuale nullità dei suddetti contratti, se privi dell'avviso al risparmiatore dell'esistenza del diritto di recesso e stipulati prima del 1 settembre 2013. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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