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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10281 - pubb. 09/04/2014.

La volontà del minore è importante; ma non è vincolante per il giudice


Appello di Catania, 26 Febbraio 2014. Est. Rita Russo.

Volontà espressa dal minore – Valutazione del giudice per la decisione in ordine all’affidamento – Vincolante per il giudice – Esclusione.


L’interesse del minore, criterio guida nell’adozione dei provvedimenti che lo riguardano, non coincide necessariamente con la volontà da lui espressa. La volontà del minore in età di discernimento, che deve considerarsi presuntivamente raggiunta dai dodici anni in poi, come si evince dal tenore dell’art. 315 bis c.c., è senza dubbio importante, ma non vincolante per il giudice, il quale, in tema di affidamento, deve valutare quale è l’assetto di vita che meglio realizza il diritto del minore a vivere in un ambiente armonioso ed a sviluppare adeguatamente la propria personalità. Al fine di ben inquadrare il concetto di best interest del minore (CEDU 6 luglio 2010 Neulinger c. Svizzera) può farsi riferimento dall’art. 2 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, nonché dall’art. 3 della Convenzione di New York del 1989: al fanciullo devono essere assicurate le condizioni perché egli possa svilupparsi in modo sano e normale fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente, in condizioni di libertà e dignità e, in ogni decisione che lo riguarda il suo interesse deve essere considerato preminente. Il diritto a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, non è di per sé una indicazione assoluta, così come non lo è la regola dell’affidamento condiviso, alla quale può e deve derogarsi quando esso risulti pregiudizievole per il minore. L’affidamento esclusivo, pertanto, può essere disposto quando risulti la non idoneità educativa, ovvero manifeste e rilevanti carenze dell'altro genitore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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